Com’è noto l’articolo 21, comma 4 del D.P.R. 633/1972 prevede che per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime, facendola comunque partecipare alla liquidazione IVA del mese di competenza.
Quanto sopra comporta per il soggetto acquirente la ricezione della fattura nel mese successivo a quello di esigibilità dell’imposta, collegata alla spedizione o consegna del bene ai sensi dell’art. 6 del Decreto IVA. La ricezione sfalsata tra il fornitore e il cliente provoca come conseguenza uno spostamento in avanti del diritto a detrazione. Se consideriamo, ad esempio una fattura differita relativa ad una consegna di fine dicembre 2017, emessa a gennaio 2018 e ricevuta dall’acquirente (che ha una liquidazione Iva mensile) il 4 febbraio 2018, la detrazione IVA, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018 sarà possibile solo a partire dalla liquidazione di marzo 2018, relativa al mese di febbraio. In effetti, il cessionario potrà soddisfare le due condizioni richieste dalla citata circolare, vale a dire esigibilità dell’Iva e possesso della fattura solo dai primi di febbraio.
Quindi, come evidenziato in precedenza, il cessionario potrà registrare la fattura a febbraio ed esercitare il diritto a detrazione nella successiva liquidazione di marzo.
La fattura differita e la detrazione Iva |
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Le regole |
Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio l’art. 21, comma 4, del Dpr 633/72 prevede che il cedente/prestatore può emettere una fattura per le cessioni con DDT e per le prestazioni realizzate nel corso di un mese con lo stesso cliente entro il 15 del mese successivo. |
La detrazione |
La detrazione segue l’esigibilità dell’imposta e il possesso della fattura. La detrazione sarà esercitabile nel 2018 con riferimento alla liquidazione successiva al momento in cui il cessionario entrerà in possesso della relativa fattura |
Esempio e conseguenze in termini di esercizio della detrazione |
Nel caso di consegna di beni nel mese di dicembre 2017 con emissione di DDT il cedente:
il cessionario:
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Qui di seguito l'indice degli approfondimenti:
Introduzione - Diritto a detrazione dell’Iva alla luce della circolare 1/E/2018
Il diritto a detrazione dell'Iva
Valutazione operazione per operazione
La data di ricezione della fattura e le sue conseguenze
Fatture intracomunitarie e ipotesi di inversione contabile
Regolarizzazione fatture (art. 6, comma 8, Dlgs 471/97)