La fattura differita e la nuova detrazione Iva

La fattura differita e la nuova detrazione Iva

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Com’è noto l’articolo 21, comma 4 del D.P.R. 633/1972 prevede che per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime, facendola comunque partecipare alla liquidazione IVA del mese di competenza.

Quanto sopra comporta per il soggetto acquirente la ricezione della fattura nel mese successivo a quello di esigibilità dell’imposta, collegata alla spedizione o consegna del bene ai sensi dell’art. 6 del Decreto IVA. La ricezione sfalsata tra il fornitore e il cliente provoca come conseguenza uno spostamento in avanti del diritto a detrazione. Se consideriamo, ad esempio una fattura differita relativa ad una consegna di fine dicembre 2017, emessa a gennaio 2018 e  ricevuta dall’acquirente (che ha una liquidazione Iva mensile) il 4 febbraio  2018, la detrazione IVA, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018 sarà possibile solo a partire dalla liquidazione di marzo 2018, relativa al mese di febbraio. In effetti, il cessionario potrà soddisfare le due condizioni richieste dalla citata circolare, vale a dire esigibilità dell’Iva e possesso della fattura solo dai primi di febbraio.

Quindi, come evidenziato in precedenza, il cessionario potrà registrare la fattura a febbraio ed esercitare il diritto a detrazione nella successiva liquidazione di marzo.

La fattura differita  e la detrazione Iva

Le regole

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio l’art. 21, comma 4, del Dpr 633/72 prevede che il cedente/prestatore può emettere una fattura  per le cessioni con DDT e per le prestazioni realizzate nel corso di un mese con lo stesso cliente entro il 15 del mese successivo.

La detrazione

La detrazione segue l’esigibilità dell’imposta e il possesso della fattura. La detrazione sarà esercitabile nel 2018 con riferimento alla liquidazione successiva al momento in cui il cessionario entrerà in possesso della relativa fattura

Esempio e conseguenze in termini di esercizio della detrazione

Nel caso di consegna di beni  nel mese di dicembre 2017 con emissione di DDT

il cedente:

  • emette una fattura differita il 15 gennaio 2018 e 
  • invia  la  fattura  al cliente

il cessionario:

  • riceve la fattura il 4 febbraio  2018
  • registra la fattura e detrae l’Iva nella liquidazione di marzo relativa al mese di febbraio 2018

 

Qui di seguito l'indice degli approfondimenti:

Introduzione - Diritto a detrazione dell’Iva alla luce della circolare 1/E/2018

Il diritto a detrazione dell'Iva

Valutazione operazione per operazione

La data di ricezione della fattura e le sue conseguenze

Fatture intracomunitarie e ipotesi di inversione contabile

Regolarizzazione fatture (art. 6, comma 8, Dlgs 471/97)

Variazioni art 26 dpr 633/72

Iva da accertamento (art. 60 comma 7 Dpr 633/72)

Regimi speciali

Iva per cassa

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