La regolarizzazione in caso di mancata ricezione della fattura da parte del fornitore deve consentire sempre la detrazione, anche se la stessa, come succede per le operazioni interne, deve avvenire in riferimento a fatture a esigibilità 2017 dopo il 30 aprile 2018. Questa situazione si crea non per questioni patologiche, ma per le regole che la norma prevede per la regolarizzazione delle fatture non ricevute.
In effetti, al fine di poter esercitare il diritto a detrazione, devono sussistere due condizioni: la prima è che il contribuente deve essere in possesso del documento attestante l’acquisto, ovvero deve essere in possesso della fattura, così come espressamente previsto dalla norma unionale, la seconda è che tale documento sia annotato nel registro degli acquisti. Infatti, seppur è vero che, per quanto riguarda la registrazione delle fatture e gli altri documenti, la legge non subordina l'esercizio del diritto di detrazione al rispetto della registrazione, tale obbligo sussiste per le esigenze che si ricollegano all'accertamento del tributo.
Quindi, nel caso in cui la fattura relativa all’acquisto realizzato dal contribuente non sia stata ricevuta, è previsto un meccanismo cosiddetto di “regolarizzazione” degli acquisti e ciò sia che si tratti di un acquisto interno sia che si tratti di un acquisto intracomunitario.
In particolare, per gli acquisti interni l’art. 6, commi 8 e 9 bis del DLgs 471/97, prevede che l’operazione di acquisto deve essere regolarizzata con l’emissione di una fattura, entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, presentando la fattura stessa, entro i successivi 30 giorni, all’Agenzia delle entrate e versando la relativa imposta.
Ebbene, in caso di operazione realizzata a dicembre 2017, per cui la fattura non è ricevuta, la suddetta tempistica di regolarizzazione consente al contribuente di emettere autofattura e versare l’imposta direttamente entro il 30 maggio 2018. Pertanto solo dopo tale versamento sarà possibile esercitare il diritto a detrazione. In particolare la detrazione potrà essere operata, se la registrazione avviene prima del 31 maggio 2018 e il contribuente è un contribuente mensile, nella liquidazione di giugno 2018.
Analoga situazione avviene in caso di regolarizzazione di una fattura intracomunitaria. Infatti l’art. 46, comma 5 del DL 331/93, prevede che, nel caso in cui la fattura relativa all’acquisto intracomunitario non sia ricevuta, l’operazione deve essere regolarizzata entro il secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione, con emissione di un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione e, parimenti, deve essere assolta l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile.
In questo caso, per le operazioni effettuate a dicembre 2017, detta tempistica di regolarizzazione fa si che la liquidazione dell’imposta possa avvenire, se l’autofattura viene registrata a marzo del 2018 e il cessionario è un contribuente mensile, nella liquidazione di aprile con riferimento al mese di marzo.
Regolarizzazione di fatture non ricevute e diritto a detrazione
Operazione interna realizzata a dicembre 2017
Fattura non ricevuta |
Regolarizzazione dell’operazione:
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La tempistica di regolarizzazione comporta, considerando che il diritto a detrazione sorge nel momento di regolarizzazione dell’operazione che il cessionario potrà operare la detrazione entro il mese di giugno del 2018.
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Acquisto intracomunitario realizzato a dicembre 2017
Fattura non ricevuta |
Regolarizzazione dell’operazione:
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La tempistica di regolarizzazione comporta, considerando che il diritto a detrazione sorge nel momento di regolarizzazione dell’operazione che il cessionario potrà operare la detrazione entro il mese di aprile del 2018.
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Qui di seguito l'indice degli approfondimenti:
Introduzione - Diritto a detrazione dell’Iva alla luce della circolare 1/E/2018
Il diritto a detrazione dell'Iva
Valutazione operazione per operazione
La data di ricezione della fattura e le sue conseguenze
La fattura differita e la nuova detrazione Iva
Fatture intracomunitarie e ipotesi di inversione contabile