Il diritto a detrazione dell’Iva. Iva da accertamento (art. 60, comma 7, Dpr 633/72)

Il diritto a detrazione dell’Iva. Iva da accertamento (art. 60, comma 7, Dpr 633/72)

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La discussa modifica circa la riduzione dei tempi per l’esercizio del diritto alla detrazione, operata dall’art. 2 del D.L. 50/2017 (convertito con modificazioni dalla L. 96/2017) non può in alcun modo modificare il termine di detrazione dell’Iva addebitata in via di rivalsa in seguito ad accertamento divenuto definitivo. Infatti tale termine, come ribadito dalla circolare 1/E/2018, contenuto nell’art. 60, comma 7, del D.P.R. 633/1972 non è stato né direttamente né indirettamente modificato dalla predetta riforma.

In sostanza, in caso di accertamento/rettifica, il fornitore ha diritto di rivalersi dell’imposta nei confronti del proprio cliente, a condizione che provveda al pagamento dell’Iva accertata, delle sanzioni e dei relativi interessi. Il cliente, destinatario della rivalsa, ha diritto di portare in detrazione l’Iva addebitata entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta addebitata. Dal lato del fornitore, ai fini della rivalsa è necessario l’emissione di una fattura/nota di variazione in aumento. Dal lato del cliente, invece, il diritto di detrazione, che scatta solo dopo che ha corrisposto l’Iva al fornitore, deve esercitarsi mediante annotazione del documento recante addebito in via di rivalsa dell’Iva accertata nel registro ex art. 25. Il fatto che il diritto alla detrazione sia subordinato all’effettivo pagamento dell’Iva al fornitore è già di per sé una limitazione non compatibile con la disciplina Ue, secondo la quale basterebbe essere in possesso di una fattura per poter detrarre l’Iva, non rilevando affatto il pagamento dell’imposta al proprio creditore in rivalsa.

Dunque, già la norma italiana è scritta in un modo tale che il soggetto passivo (cliente) è sottoposto, per un certo periodo, ad un’imposizione economica cui non è tenuto, un’ulteriore compressione del diritto di detrazione, questa volta in termini di tempistica, sarebbe stata da considerarsi davvero un peso eccessivo.

Fattura ricevuta a seguito di accertamento presso il cedente.

 – art. 60 c. 7, DPR 633/72 –

 

Il cedente dopo aver versato l’Iva, sanzioni ed interessi, può effettuare la rivalsa ex art. 60, c.7, DPR 633/72. Il diritto a detrazione del cessionario scatta nel momento in cui avviene il pagamento al fornitore e deve essere esercitato entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.

La norma non è stata modificata del DL 50/2017 e quindi i nuovi termini per l’esercizio della detrazione non incidono sulla specifica situazione.

 

Qui di seguito l'indice degli approfondimenti:

Introduzione - Diritto a detrazione dell’Iva alla luce della circolare 1/E/2018

Il diritto a detrazione dell'Iva

Valutazione operazione per operazione

La data di ricezione della fattura e le sue conseguenze

La fattura differita e la nuova detrazione Iva

Fatture intracomunitarie e ipotesi di inversione contabile

Regolarizzazione fatture (art. 6, comma 8, Dlgs 471/97)

Variazioni art 26 dpr 633/72

Regimi speciali

Iva per cassa

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