Il diritto a detrazione dell’Iva. Iva per cassa

Il diritto a detrazione dell’Iva. Iva per cassa

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Il Cash Accounting segue le regole per la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a partire dal momento del pagamento del corrispettivo al fornitore.
L’abbreviamento dei termini per l’esercizio del diritto a detrazione, previsto dal DL 50/2017, deve essere letto, in questo caso, alla luce delle disposizioni particolari previste dall’art. 32-bis del D.L. 83/2012.
Come noto, infatti, detta norma disciplina il c.d. regime dell’Iva per cassa che consente al soggetto passivo di imposta che decide di aderirvi, di posticipare il versamento dell’Iva sulle cessioni di beni ovvero sulle prestazioni di servizi dallo stesso realizzate, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso del corrispettivo. Allo stesso modo, anche il diritto a detrarre l’Iva sui beni e sui servizi acquistati sorge al momento del pagamento del corrispettivo ai fornitori, dando così rilevanza al momento in cui si manifesta l’uscita finanziaria, sia per le operazioni attive che per le operazioni passive realizzate dal soggetto passivo di imposta.
Prevede comunque la norma che l’imposta diventa esigibile decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione e, in modo speculare, che l’Iva sugli acquisti può essere detratta, ai sensi degli artt. 19 e ss., trascorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata, seguendo le regole ordinarie di cui all’art. 6 del DPR 633/72 ed alle condizioni esistenti in tale momento.

Qualora venga effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diviene comunque esigibile nella proporzione tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione e, allo stesso modo, nel caso in cui venga effettuato un pagamento parziale di un corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nella proporzione esistente tra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Per individuare il momento dell’incasso del pagamento, per i versamenti non effettuati in contanti, il soggetto che ha emesso la fattura deve far riferimento ai documenti contabili che attestano l’avvenuto accredito dei corrispettivi (la data di incasso degli assegni bancari, del RID o del bonifico bancario).

Secondo quanto disposto dalle novità introdotte dal DL 50/2017, anche in caso di adozione del regime IVA per cassa, la detrazione può essere esercitata al massimo entro la dichiarazione relativa all’anno in cui è stato effettuato l’acquisto; per esempio in caso di acquisto effettuato a gennaio 2017, con effettivo pagamento a settembre 2017, il diritto alla detrazione può essere esercitato al massimo con la dichiarazione annuale Iva 2018, ovvero entro il 30 aprile 2018.
E’ importante ricordare che la scelta del regime dell’Iva per cassa non riguarda le singole operazioni, ma l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere. Ciò significa che il differimento della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti al momento del pagamento del corrispettivo, vale relativamente a tutti gli acquisti realizzati, anche qualora vi siano operazioni attive che non possono usufruire dell’Iva per cassa, sempreché non si sia optato per la separazione delle attività di cui all’art. 36 del DPR 633/72.

Sono esclusi dal regime dell’Iva per cassa gli acquisti di beni o servizi soggetti ad Iva con il metodo dell’inversione contabile, gli acquisti intracomunitari di beni, le importazioni e le estrazioni di beni dai depositi Iva.
Resta fermo, inoltre, che per il fornitore dei beni o prestatore di servizi, il diritto alla detrazione segue le regole ordinarie e può quindi esercitare il diritto alla detrazione dal momento in cui l’operazione si ritiene effettuata ai sensi del richiamato art. 6 del DPR 633/72, a meno che lo stesso non abbia a sua volta optato per il regime dell’Iva per cassa.

Iva per cassa: conseguenze per chi sceglie il regime 

Facoltà di posticipare il versamento dell’Iva sulle cessioni di beni ovvero sulle prestazioni di servizi dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso del corrispettivo.

Diritto di detrarre l’Iva sui beni e sui servizi acquistati sorge al momento del pagamento del corrispettivo ai fornitori,

Regola di chiusura

l’imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione e l’Iva sugli acquisti può essere detratta, ai sensi degli artt. 19 e ss., trascorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata, seguendo le regole ordinarie di cui all’art. 6 del DPR 633/72 ed alle condizioni esistenti in tale momento. 

 

Qui di seguito l'indice degli approfondimenti:

Introduzione - Diritto a detrazione dell’Iva alla luce della circolare 1/E/2018

Il diritto a detrazione dell'Iva

Valutazione operazione per operazione

La data di ricezione della fattura e le sue conseguenze

La fattura differita e la nuova detrazione Iva

Fatture intracomunitarie e ipotesi di inversione contabile

Regolarizzazione fatture (art. 6, comma 8, Dlgs 471/97)

Variazioni art 26 dpr 633/72

Iva da accertamento (art. 60, comma 7, Dpr 633/72)

Regimi speciali

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