L’esigibilità dell’imposta nelle operazioni intracomunitarie di beni, siano esse cessioni o acquisti, si verifica, in base all’art. 39 del Dl 331/93, all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro di provenienza al cessionario o a terzi.
La fattura della cessione intracomunitaria, che viene integrata dall’acquirente per norma unionale (art. 222 della direttiva 2006/112/CE) e per norma interna (art. 46, 2 comma del Dl 331/93) deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il cessionario nazionale deve annotare gli acquisti intracomunitari di beni entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente.
In base delle predette norme se volessimo considerare delle cessioni intracomunitarie con spedizione o consegna dei beni da un altro Stato membro nel mese di dicembre 2017, l’acquirente nazionale si potrebbe trovare nella seguente situazione
- riceve la fattura relativa a dicembre 2017 il 20 di gennaio del 2018;
- annota, previa integrazione della fattura estera, l’acquisto a debito nel registro delle fatture emesse nel mese di febbraio del 2018 con riferimento al mese di gennaio;
- contemporaneamente annota la fattura nel registro degli acquisti ed esercita, come chiarito dalla circolare 1/E/2018, il diritto a detrazione direttamente nella liquidazione di marzo 2018 relativa al precedente mese di febbraio
Acquisti intracomunitari regole e conseguenze ipotesi: cessione intracomunitaria con spedizione o consegna dei beni da un altro Stato membro nel mese di dicembre 2017. Il contribuente si trova nella seguente situazione
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Qui di seguito l'indice degli approfondimenti:
Introduzione - Diritto a detrazione dell’Iva alla luce della circolare 1/E/2018
Il diritto a detrazione dell'Iva
Valutazione operazione per operazione
La data di ricezione della fattura e le sue conseguenze
La fattura differita e la nuova detrazione Iva
Regolarizzazione fatture (art. 6, comma 8, Dlgs 471/97)