Il diritto a detrazione dell’Iva: fatture intracomunitarie e ipotesi di inversione contabile

Il diritto a detrazione dell’Iva: fatture intracomunitarie e ipotesi di inversione contabile

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L’esigibilità dell’imposta nelle operazioni intracomunitarie di beni, siano esse cessioni o acquisti, si verifica, in base all’art. 39 del Dl 331/93, all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro di provenienza al cessionario o a terzi.

La fattura della cessione intracomunitaria, che viene integrata dall’acquirente per norma unionale (art. 222 della direttiva 2006/112/CE) e per norma interna (art. 46, 2 comma del Dl 331/93) deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il cessionario nazionale deve annotare gli acquisti intracomunitari di beni entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente.

In base delle predette norme se volessimo considerare delle cessioni intracomunitarie con spedizione o consegna dei beni da un altro Stato membro nel mese di dicembre 2017, l’acquirente nazionale si potrebbe trovare nella seguente situazione

  • riceve la fattura relativa a dicembre 2017 il 20 di gennaio del 2018;
  • annota, previa integrazione della fattura estera, l’acquisto a debito nel registro delle fatture emesse nel mese di febbraio del 2018 con riferimento al mese di gennaio;
  • contemporaneamente annota la fattura nel registro degli acquisti ed esercita, come chiarito dalla circolare 1/E/2018, il diritto a detrazione direttamente nella liquidazione di marzo 2018 relativa al precedente mese di febbraio

Acquisti intracomunitari regole e conseguenze

ipotesi: cessione intracomunitaria con spedizione o consegna dei beni da un altro Stato membro  nel mese di dicembre 2017.

Il contribuente si  trova nella seguente situazione

  1. riceve la fattura relativa a dicembre 2017 il 20 di gennaio del 2018;
  2. annota, previa integrazione della fattura estera, l’acquisto a debito nel registro delle fatture emesse nel mese di febbraio del 2018 con riferimento al mese di gennaio;
  3. contemporaneamente annota la fattura nel registro degli acquisti ed esercita il diritto a detrazione direttamente nella relativa liquidazione di marzo riferita al mese di febbraio

 

Qui di seguito l'indice degli approfondimenti:

Introduzione - Diritto a detrazione dell’Iva alla luce della circolare 1/E/2018

Il diritto a detrazione dell'Iva

Valutazione operazione per operazione

La data di ricezione della fattura e le sue conseguenze

La fattura differita e la nuova detrazione Iva

Regolarizzazione fatture (art. 6, comma 8, Dlgs 471/97)

Variazioni art 26 dpr 633/72

Iva da accertamento (art. 60, comma 7, Dpr 633/72)

Regimi speciali

Iva per cassa

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