Benedetto Santacroce
Anna Abagnale
Quando può dirsi validamente ricevuta una fattura? È stato questo uno degli interrogativi più frequenti posti dai contribuenti con riguardo alla detrazione dell’Iva nelle ultime settimane. Interrogativo che né la Circolare 1/E/2018 né le risposte dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima edizione di Telefisco sembrerebbero aver risolto.
In linea generale, la fattura deve ritenersi ricevuta quando il destinatario ne entra in possesso, ma di certo questo momento, che diventa fondamentale per stabilire quando detrarre correttamente, non può essere rimesso alla volontà del contribuente e svincolato da qualsiasi parametro oggettivo. In particolare, problemi di questo tipo potrebbero sorgere in tutte le ipotesi in cui le fatture vengono rese disponibili dai fornitori sui portali web, come per esempio avviene per i pedaggi autostradali o per le utenze telefoniche: quale data va considerata come quella di ricezione del documento? Fa fede la data con la quale il fornitore carica il documento sul portale, dandone comunicazione all’utente, oppure la data in cui l’utente effettua l’accesso al portale, scaricando la fattura?
Dalla risposta dipende il dies a quo del diritto alla detrazione.
Questo perché, alla luce delle modifiche apportate dal DL 50/2017 agli artt. 19 e 25 DPR 633/72, affinché la detrazione dell’Iva sugli acquisti dall’Iva sulle vendite possa ritenersi validamente effettuata sono necessari due elementi: l’effettuazione dell’operazione ed il possesso di una valida fattura d’acquisto. Quest’ultimo presupposto, che in termini pratici si traduce nella ricezione della fattura, può far slittare addirittura di un anno il termine ultimo per detrarre. Si consideri, ad esempio, l’acquisto effettuato nel dicembre 2017, con fattura ricevuta e registrata dal soggetto passivo nello stesso mese. La detrazione dell’imposta a credito dall’imposta a debito può essere effettuata al più tardi nella dichiarazione Iva relativa al 2017, in scadenza il 30 aprile 2018. Se per la stessa operazione, invece, il soggetto passivo riceve la fattura nel corso del 2018, ad esempio il 20 aprile, potrà esercitare la detrazione, previa registrazione, nella liquidazione del 16 maggio, o al più tardi con la dichiarazione Iva annuale relativa al 2018 (30 aprile 2019).
Ben diverse dunque sono le conseguenze.
Ritornando al caso pratico, con l’ausilio della Circolare 45/E/2005, si può affermare che, qualora la fattura è pubblicata sul portale di un fornitore terzo, l’invio del messaggio e-mail con cui il fornitore comunica il link dove è possibile scaricare la fattura, coincide con la messa a disposizione del documento. È questo il momento in cui la fattura si intende ricevuta, e non quello rimesso alla discrezionalità dell’utente del download della stessa.
Laddove non è possibile individuare la soluzione esplicitamente nei documenti di prassi, come nel caso sopra rappresentato, occorre ricorrere a strumenti operativi idonei a tracciare con certezza il momento di ricezione (come la pec, il sistema Edi, la fattura elettronica… - vedi IlSole24Ore del 23 gennaio), nel rispetto del principio della corretta tenuta della contabilità, unico – e forse un po’ generico – parametro di riferimento lasciato agli operatori dall’Amministrazione finanziaria della Circolare dello scorso mese.