Benedetto Santacroce
Anna Abagnale
Con il Provvedimento n. 13799 dell'8 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate, di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha riscritto le regole in merito alle modalità di presentazione dei Modelli Intrastat. Intervento reso di fatto necessario per accogliere le ultime novità relative all’adempimento fiscale, soprattutto quanto all’Intra-2 e all’Intra-2quater (rispettivamente relativi agli acquisti di beni e servizi ricevuti).
Senza ripercorrere le varie vicissitudini che, dall’introduzione dello “spesometro trimestrale” (DL 193/2016), hanno inevitabilmente coinvolto l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi, occorre ricordare che dal 1° gennaio 2018 questi ultimi non dovranno più essere presentati nella parte relativa agli acquisti intraUe e alle prestazioni di servizi ricevute. L’obbligo cade ma in realtà solo in parte. Il provvedimento congiunto AdE-AdD-Istat del 25.09.2017, n. 194409 è chiaro nel delineare la portata innovativa delle nuove disposizioni. Gli Intrastat acquisti, pur perdendo completamente la valenza fiscale, dovranno continuare ad essere compilati ai fini statistici con frequenza mensile, ma solo nel caso in cui, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, il valore complessivo di tali operazioni sia uguale o superiore a determinate soglie (200.000 euro per i beni e 100.000 per i servizi). Ciò significa che per i soggetti i quali non raggiungono questi importi la presentazione degli elenchi acquisti non è un obbligo, tutt’al più rimane una facoltà. Ormai l’obbligo – come è giusto che sia – si ritiene assorbito dalle nuove comunicazioni Iva dei dati delle fatture previste dall’art. 21 DL 78/2010. Non si può pensare a due adempimenti diversi aventi la stessa funzione, sarebbe un’inutile duplicazione ed un onere eccessivo per ambedue le parti, sia per il contribuente sia per l’Amministrazione finanziaria. Quanto, invece, ai modelli Intra-1 delle cessioni di beni e servizi, la disciplina è rimasta pressoché invariata. In particolare, è stata mantenuta la soglia di 50.000 euro per la presentazione con periodicità mensile o trimestrale dei modelli.
Accogliendo tali novità, dunque, il provvedimento fornisce nella pratica le linee guida a quanti operano del settore dei scambi intracomunitari. Ovviamente le istruzioni in esso contenute hanno valenza a partire dagli Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1°gennaio 2018.