I provvedimenti di fine anno (Dl 148/2017 e L 205/2017), nonché la manovra di primavera (Dl 50/2017) hanno riscritto quasi tutti gli adempimenti Iva che i contribuenti devono assolvere per gestire e liquidare correttamente la specifica imposta. Proprio per questo i contribuenti devono, anche per la presentazione della dichiarazione Iva 2017 e per la gestione degli adempimenti periodici, rivedere i propri processi interni di gestione della specifica imposta.
Fatturazione
La fattura costituisce il documento centrale della maggiorparte delle operazioni commerciali. La fattura subirà nel corso del 2018 una ulteriore trasformazione nelle modalità di emissione. Dal 2018, infatti, (i) 1 luglio per il settore dei carburanti; (ii) 1 settembre per le transazioni in tax free e (iii) in modo generalizzato dal 1 gennaio 2019, la fattura elettronica diventa obbligatoria. La modifica ha un impatto su tutti i processi aziendali e, impone alle imprese uno sforzo che richiede, a seconda dei casi, un tempo piuttosto lungo di adattamento. L’occasione deve essere sfruttata dall’impresa anche per adeguare i propri processi agli obblighi imposti, già da tempo (1 gennaio 2013), dall’art. 21, comma 3, del Dpr 633/72, che richiede sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche di garantire l’origine e l’integrità del contenuto delle fatture dal momento della loro emissione al momento della loro conservazione. Questa prescrizione, a dire il vero, poco considerata da imprese e consulenti si assolve, non solo attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici che blindano i documenti, ma sicuramente attraverso la corretta gestione di tutti gli accadimenti che costituiscono il contenuto della fattura stessa. Il legislatore, come specificano le note esplicative emanate dalla Commissione Europea nel 2011, richiede che il fornitore e il cliente monitorino con le fatture l’effettiva realizzazione degli accadimenti connessi alla fattura stessa (vale a dire tuto il ciclo attivo e passivo che informa il contenuto del documento fiscale). L’assenza di tale coerenza può dare luogo al disconoscimento della detrazione Iva (principio ribadito dalla Corte di giustizia cause 516/14 e C-518/14 del 15 settembre 2016),
Detrazione Iva e liquidazione dell’imposta
I nuovi requisiti per esercitare il diritto a detrazione, declinati dalla circolare 1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate sulla base delle regole del Dl 50/2017, spiazzano le abitudini dei contribuenti. In effetti, l’interpretazione che vincola l’esercizio del diritto a detrazione all’esigibilità dell’imposta e al possesso della fattura del fornitore costringe le imprese a mettere in campo dei correttivi per evitare di sbagliare la determinazione della liquidazione periodica dell’imposta. In particolare, è necessario per le imprese inserire dei meccanismi nel trattamento delle fatture per individuare esattamente il momento di ricezione della fattura. Questo elemento diventa fondamentale per la liquidazione dell’imposta: ad esempio una fattura esigibile a febbraio del 2018, ma ricevuta nei primi giorni di marzo, deve essere liquidata nella liquidazione di marzo (16 aprile) e non in quella di febbraio ( 16 marzo ). Questo ha degli effetti molto importanti per i trimestrali che i 16 marzo liquidano l’Iva annuale che devono computare solo le fatture ad esigibilità 2017 ricevute nel 2017.
Dichiarazione annuale, compensazioni e rimborsi
La dichiarazione di quest’anno cambia veste. In particolare, cambia il quadro VH che va compilato solo quando si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche; cambiano anche le istruzioni al quadro VF (acquisti) , in quanto vengono ammesse in detrazione anche le fatture 2017 ricevute nello stesso anno, ma non registrate nel 2017. Infine, si riducono i limiti per l’obbligo del visto di conformità.
Comunicazioni
Lo spesometro relativo al secondo semestre 2017 slitta al 6 aprile (provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018), con possibilità entro la stessa data di correggere il contenuto. Inoltre l’adempimento diventa semestrale per opzione. Per gli Intrastat acquisti di beni e servizi l’obbligo scatta solo per i dati statistici, mentre per l’intrastat delle operazioni attive si introducono delle semplificazioni. Tutto in attesa della fattura elettronica che dal 1 gennaio 2019 cancellerà lo spesometro interno e introdurrà un meccanismo di monitoraggio per le operazioni con soggetti non residenti.
Registri e sanzioni
Due le principali novità in materia di sanzioni. La prima vengono ridotte con effetto retroattivo le sanzioni per chi tiene i registri Iva con aggiornamento solo informatico e, in occasione di un controllo è in grado di stamparli ai verificatori. Questa nuova regola, però, non esime il contribuente dalla conservazione dei registri. La seconda riguarda il caso in cui il fornitore applichi un’aliquota Iva maggiore di quella dovuta, al cessionario/committente non sarà inibita la detrazione e la sanzioni saranno determinate in misura fissa.