Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi
Con la Risoluzione 18/E pubblicata lo scorso 20 febbraio, sono superate le questioni tecniche sui pagamenti con F24 e sono in pieno vigore le nuove norme introdotte dalla legge di bilancio in materia di depositi fiscali, ai quali è ora demandata l’applicazione, oltre che dell’accisa, anche dell’IVA.
Dopo l’uscita dell’atteso Decreto firmato dal Ministro dell’Economia il 13 febbraio 2018, l’amministrazione è ora pronta a recepire le disposizioni – di carattere sostanzialmente antifrode – che impongono il pagamento dell’Iva con F24 per i carburanti estratti da un deposito fiscale, procedendo operazione per operazione, senza possibilità di compensazione.
La disposizione, è noto, introduce una regola generale, per cui l’IVA viene ora corrisposta in estrazione dal deposito qualunque sia la provenienza del prodotto introdotto vale a dire: una produzione interna, un acquisto nazionale, un acquisto intraunionale ovvero un’importazione. Tuttavia, la norma reca alcune eccezioni, rese operative dal DM, al ricorrere delle quali il sistema applicativo dell’imposta resta quello ordinario, senza che siano in vigore, dunque, le nuove regole di pagamento.
Restano però dei temi, in parte superati con la Risoluzione in esame, essenzialmente relativi alle modalità di presentazione e compilazione del modello F24 che attesta l’avvenuto pagamento dell’imposta.
Il DM del 13.2.18, infatti, seguendo il dettato normativo, aveva disposto che la ricevuta di versamento dovesse essere conferita, in originale, dal depositante al depositario, il quale ha anche l’onere di verificare il pagamento nel proprio cassetto fiscale. Mancava, però, il modello F24 da presentare in concreto, recante i dati del depositario, la relativa partita Iva e riferimento del deposito fiscale, con il relativo codice tributo. A ciò ha ovviato la Risoluzione 18/E che ha istituito l’apposito codice tributo “6044”, da indicare nel modello F24 ELIDE, unitamente al codice fiscale del gestore del deposito e al relativo codice accisa. Il gestore del deposito, acquisita la ricevuta in originale del versamento, potrà successivamente verificare la correttezza dello stesso accedendo direttamente sul proprio cassetto fiscale.
La tempistica
Resta tuttavia il tema, a quanto pare, della tempistica. Per verificare un pagamento occorre un tempo superiore a quello commerciale e tecnico per le operazioni di scarico del deposito, oltre al fatto che, per motivi logistici, il conferimento in originale della ricevuta di pagamento è materialmente difficile da porre in essere. Su questo, restano gli interrogativi degli operatori, mantenuti, più che dalla prassi, dalla norma e dal relativo DM applicativo.
In conclusione, occorre annotare come la Risoluzione in esame sia accompagnata da un comunicato stampa che annuncia ulteriori novità.
Si dà correttamente conto, infatti, che la norma antifrode così stringente introdotta dalla legge di bilancio, soffre di alcune eccezioni applicative, essenzialmente connesse all’affidabilità dei soggetti estrattori ed alla prestazione di apposite fideiussioni a copertura del tributo che non viene corrisposto, come di regola ora deve essere, con F24.
In merito, l’Agenzia ha comunicato che sono in corso di ultimazione le definizioni di modelli di garanzia ad hoc, sotto forma di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, così da rendere più spedito il processo.
Saranno chiarite a breve, inoltre, le modalità di interlocuzione tra i gestori dei depositi e gli uffici dell’Agenzia per consentire una rapida verifica dell’effettiva presentazione della garanzia. Si auspica, in proposito, che questa ultima anticipazione possa in effetti snellire le procedure di estrazione e offrire le massime garanzie di cui necessitano i depositi fiscali.