Depositi fiscali: il decreto ministeriale

Depositi fiscali: il decreto ministeriale

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Benedetto Santacroce

Ettore Sbandi

Sono finalmente operative le nuove norme introdotte dalla legge di bilancio in materia di depositi fiscali, ai quali è ora demandata l’applicazione, oltre che dell’accisa, anche dell’IVA.

Con l’atteso Decreto ministeriale, firmato dal ministro dell’Economia il 13 febbraio 2018, l’amministrazione è ora pronta a recepire le disposizioni – di carattere sostanzialmente antifrode – che impongono il pagamento dell’Iva con F24 per i carburanti estratti da un deposito fiscale, procedendo operazione per operazione, senza possibilità di compensazione.

La disposizione, è noto, introduce una regola generale, per cui l’IVA viene ora corrisposta in estrazione dal deposito qualunque sia la provenienza del prodotto introdotto vale a dire: una produzione interna, un acquisto nazionale, un acquisto intraunionale ovvero un’importazione.
Tuttavia, la norma reca anzitutto alcune eccezioni al ricorrere delle quali il sistema applicativo dell’imposta resta quello ordinario, senza che siano in vigore, dunque, le nuove regole. Per l’attivazione di queste eccezioni, il legislatore rinviava ad un apposito Decreto del MEF, ora pubblicato.

Inoltre, la norma riservava ad apposito DM la trattazione delle modalità di consegna della prova del pagamento dell’IVA dal depositante al depositario, tema anche questo affrontato dal MEF.
Il DM, però, rende in primo luogo esplicito il campo di applicazione della norme della legge di bilancio, riservate solo ai carburanti destinati ai motori per autotrazione, con ciò escludendo i carburanti destinati ad altri usi, come ad esempio quelli impiegati per la navigazione.

In secondo luogo, è esplicitato il punto di maggiore interesse normativo, connesso alle eccezioni, al ricorrere delle quali l’IVA è applicata, come accennato, con i meccanismi ordinari.
Sono considerati affidabili, e dunque legittimati ad operare con garanzia dell’imposta per gli acquisti intra UE oppure in regime ordinario per gli acquisti nazionali e extra UE, i soggetti titolari di autorizzazione AEO, di esonero cauzionale ai fini doganali (ex art. 90 TULD) o ai fini accise (ex art. 5 TUA).
La norma, in questo caso, e forse in coerenza con l’approccio sostanzialmente antifrode della riforma, si presenta particolarmente stretta, non permettendo, soprattutto per l’intra UE, acquisti da parte di traders di lungo corso, impossibilitati a rispondere ai nuovi requisiti.

Sono poi poste le regole per la prestazione della garanzia, della quale possono comunque beneficiare solo determinate categorie di soggetti. Sul tema, si può annotare come la durata della stessa è destinata a rimanere attiva per 12 mesi, il doppio di quanto previsto, ad oggi, per le analoghe disposizioni applicative previste per i depositi IVA (norme che recano sostanziali analogie con la disciplina qui in esame).

In ultimo, si rileva poi un tema particolarmente sentito dagli operatori del settore, relativo al conferimento della prova del pagamento (avvenuto mediante F24) dal depositante tenuto al pagamento al depositario, che invece detto pagamento deve di fatto accertare. In questo caso, è stabilito che la ricevuta del versamento effettuato dal depositante sia conferito, in originale, al depositario, il quale, oltre a ciò, ne verifica la presenza nel proprio cassetto fiscale. In questo caso, le procedure avrebbero potuto in effetti essere snellite, evitando forme di trasmissione del versamento originale, cartaceo, trovando metodi alternativi ed equipollenti per accorciare lungaggini operative che già la norma impone.

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