Benedetto Santacroce
Tempi allungati al 15 novembre 2018 per l’esercizio dell’opzione del Gruppo Iva operativa dal 1 gennaio 2019; il gruppo avrà un numero di partita Iva unico a cui verranno associati tutti i codici fiscali dei singoli partecipanti; il regime del gruppo Iva non consente la compensazione orizzontale dei crediti Iva con altre imposte e contributi e viceversa. Queste sono le principali novità operative previste dal Decreto del ministero delle economia e finanze del 6 aprile 2018 con cui viene data attuazione anche in Italia al regime del gruppo Iva di cui all’art. 11 della direttiva 2006/112/CE. In effetti, il decreto consente l’esercizio effettivo dell’opzione del gruppo Iva, dopo che la legge di bilancio del 2017 (L232/2016) e del 2018 ( L 2015/2017) hanno trasposto nell’ordinamento nazionale le regole Europee e dopo che il 1 dicembre 2017 l’Italia ha provveduto a effettuare la prevista consultazione del Comitato Iva.
Con queste regole è finalmente possibile valutare tutti gli effetti e gli impatti gestionali che il regime introduce. I soggetti più interessati sono sicuramente quei contribuenti che per le loro caratteristiche effettuano contestualmente, a livello di gruppo, sia operazioni imponibili che operazioni esenti (quali, ad esempio, le banche e le assicurazioni).
Per la costituzione del gruppo Iva, che si può realizzare solo tra soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia tra i quali sussistono congiuntamente vincoli finanziari, economici e organizzativi, il rappresentante del gruppo deve presentare in via telematica una dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti del gruppo. Tale dichiarazione va presentata, con le stesse modalità, anche in caso di inclusione successiva di ulteriori partecipanti ovvero in caso di revoca dell’opzione ovvero in caso di qualsiasi altra variazione che riguardi la composizione del gruppo.
Al Gruppo Iva è attribuito un unico numero di partita Iva a cui è associato ciascun partecipante. L’esercizio dell’opzione determina in capo al gruppo l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Tra questi si ricorda tra l’altro il diritto del gruppo Iva di acquistare beni e servizi con utilizzo del plafond Iva (art. 8 comma 2 del Dpr 633/72) anche se tale plafond sia stato maturato dai singoli partecipanti nell’anno precedente l’ingresso nel gruppo stesso. Analogo diritto spetta ai partecipanti, a seguito della cessazione del Gruppo Iva in proporzione, però, alle operazioni, a ciascuno di essi riferibili, che ne hanno determinato il presupposto.
La fatturazione dal gruppo verso terzi ovvero da terzi verso il gruppo avviene con intestazione della fattura direttamente alla partita Iva di gruppo. Irrilevanti ai fini Iva sono invece le cessioni di beni e le prestazioni di servizio che avvengono all’interno del Gruppo.
Proprio in relazione alla fatturazione del gruppo Iva a terzi, l’art. 3 del Decreto in esame stabilisce che la fattura deve contenere oltre alla partita Iva del Gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione. Tale indicazione deve risultare anche negli altri documenti di certificazione dei corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali).
Per le operazioni passive che il gruppo realizza il rappresentate del gruppo o i partecipanti devono provvedere a comunicare ai fornitori la partita iva del gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente/committente.
La registrazione delle operazioni deve avvenire a cura del rappresentante del gruppo ovvero dei singoli partecipanti anche mediante l’adozione di appositi sezionali. Una regola particolare riguarda la gestione dei versamenti e dei crediti. In effetti, ai fini del versamento d’imposta a debito non è ammessa la compensazione orizzontale (art. 17 Dlgs 241/97) con i crediti relativi ad altre imposte e contributi maturati dal partecipante del gruppo. Allo stesso modo il credito Iva annuale o infrannuale maturato dal gruppo Iva non può essere utilizzato in compensazione orizzontale con altre imposte e contributi dei partecipanti.