Forum Fatturazione Elettronica - 26 marzo 2018

Forum Fatturazione Elettronica - 26 marzo 2018

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Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Eliminazione delle notifiche di accettazione, rifiuto e decorrenza termini, data di emissione della fattura coincidente con quella riportata sul documento ma detraibilità Iva legata alla data della ricevuta di consegna rilasciata dal Sistema di Interscambio, messa a disposizione di un duplicato informatico agli utenti con possibilità, in caso di mancata consegna, di comunicare ai propri clienti la disponibilità del duplicato o di inviare la fattura con altre modalità, nessun obbligo di sottoscrivere digitalmente i documenti, conservazione solo a fini fiscali salvo diverse indicazioni da parte del Ministero dell’Economia e Finanze: queste alcune delle indicazioni operative condivise nel corso della riunione plenaria del Forum nazionale sulla fatturazione elettronica tenutasi in data 26 marzo 2018.

<<IL MESSAGGIO DEL FORUM DELLA FE>>

<<FORUM FE: TABELLA CASI E SOLUZIONI>>

Indirizzamento

Per assicurare la corretta consegna della fattura al destinatario, nel corpo del tracciato xml potrà essere inserito il codice destinatario ID SdI, ricevuto dal sistema e comunicato al fornitore, oppure l’indirizzo di PEC del cessionario o committente o di un suo intermediario. In alternativa, ci si potrà censire attraverso un servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, scegliendo un codice destinatario oppure un indirizzo PEC, da abbinare alla partita IVA, i quali costituiranno la modalità di consegna standard prevalente rispetto a quanto indicato nella fattura. In altri termini, a prescindere da quanto indicato dal fornitore, per i soggetti censiti varrà l’indirizzamento comunicato a monte all’Agenzia delle entrate. Non potrà in ogni caso essere utilizzata una email ordinaria per la ricezione dei documenti perché tale sistema non è in grado di gestire le ricevute di consegna o di accettazione. Né potrà essere gestita, attraverso il censimento dell’azienda, l’individuazione delle articolazioni interne all’impresa destinatarie, come centri di costo, del documento di acquisto.

Duplicato informatico

Per ogni fattura transitata da SdI, verrà messo a disposizione un duplicato informatico, con valore quindi equivalente all’originale, in un’apposita area autenticata. Il duplicato verrà prodotto non solo in caso di avvenuta ma anche di mancata consegna. Ciò permetterà al cedente o prestatore di considerare comunque la fattura come emessa, potendo comunicare al cliente la disponibilità della fattura o, comunque, di inviarla allo stesso con altra modalità, evitando le situazioni di mancata consegna derivanti da anomalie tecniche quali ad esempio l’invio su una casella Pec non più capiente.

Emissione e ricezione

Il sistema di interscambio non rilascerà più le notifiche di esito, sia di accettazione che di rifiuto, oltre a quelle di decorrenza termini delle fatture transitate su SdI e consegnate al destinatario. Ad oggi, ad esempio, è possibile rifiutare automaticamente tramite SdI la fattura entro i quindici giorni dal ricevimento. A seguito delle modifiche, le parti dovranno confrontarsi esclusivamente al di fuori del sistema ed il soggetto emittente dovrà eventualmente emettere una nota di variazione da inviare anch’essa tramite sistema di interscambio, andando ad annullare o modificare il documento emesso ed inviato. In questo modo si riusciranno a superare tutte quelle pratiche dilatorie consistenti in contestazioni circa il contenuto della fattura e comunicate a ridosso del termine quindicinale dal ricevimento, evitando nei fatti l’applicazione di interessi di mora automatici. Inoltre la data della fattura, da cui l’imposta diventa esigibile, sarà quella indicata e riportata obbligatoriamente sul documento. Tuttavia, ai fini dell’esercizio del diritto a detrazione ed in linea con le indicazioni di prassi di cui alla Circolare 1/E del 2018, rileverà la data indicata nella ricevuta di consegna rilasciata da SdI. Se il sistema scarta la fattura, la stessa si ha per non emessa ed il cedente, nel caso abbia già registrato il documento, dovrà emettere una nota di variazione interna. In caso di mancata consegna la data di ricezione, per l’esercizio della detrazione, coincide con la messa a disposizione del duplicato informatico nell’area autenticata.

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