Obbligo di fatturazione elettronica: autorizzazione europea

Obbligo di fatturazione elettronica: autorizzazione europea

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Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Autorizzazione europea all’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti passivi e nei confronti di consumatori finali introdotto dall’Italia: con decisione di esecuzione datata 16 aprile 2018, pubblicata in data 19 aprile 2018 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 99, il Consiglio UE ha infatti recepito la proposta COM(2018)55 del 5 febbraio scorso formulata dalla Commissione Europea concedendo una deroga all’applicazione degli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce. Le regole sulla piena parità di trattamento tra fatture cartacee ed elettroniche e sulla necessità dell’accordo del destinatario, perché una fattura possa essergli trasmessa o messa a disposizione per via elettronica, non troveranno quindi applicazione per il periodo che va dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021. L’applicazione delle predette deroghe comporta come conseguenza immediata che già dal 1° luglio 2018 le fatture di carburante ricevute dagli operatori dovranno essere trattate solo come fatture elettroniche e quindi non potranno essere più gestite dal cessionario come fatture cartacee. La loro stampa e conservazione in modalità cartacea non avrà più, sul piano giuridico, lo stesso valore della fattura elettronica.

La temporaneità della deroga e la necessità di presentare una relazione di valutazione dei risultati raggiunti al fine di richiederne una proroga, unitamente all’altra misura di deroga alla direttiva IVA consistente nello split payment, portano come corollario il fatto che tanto più lungo sarà il periodo di operatività dell’obbligo di fatturazione elettronica, e quindi di deroga alla norma comunitaria, tanto maggiore sarà con tutta probabilità il risultato che verrà registrato in termini di lotta all’evasione e semplificazione. Il che equivale a dire che eventuali provvedimenti nazionali di differimento o di entrata a regime graduale dell’obbligo finiranno inevitabilmente per incidere nella valutazione finale per l’eventuale richiesta e concessione di una proroga, impattando come ricordato anche sugli effetti dell’altra deroga in materia di split payment da ultimo richiesta ed ottenuta dall’Italia, con decisione (Ue) 2017/784 del Consiglio datata 25 aprile 2017. Anche quest’ultima misura è infatti caratterizzata dalla sua temporaneità, per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2020, ma a differenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, non dovrebbe essere più oggetto di proroga. Come indicato infatti nel considerando numero 7 della decisione, una volta attuato il sistema di fatturazione elettronica l’Italia ha assicurato che non sarà più domandato un rinnovo della deroga allo split. La deroga per l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica è inoltre stata concessa in quanto l’Italia, con lettera del 27 settembre 2017, ha manifestato la sussistenza delle condizioni per la sua concessione e cioè la necessità da un lato di semplificare le attività di riscossione dell’Iva e, dall’altro, di evitare alcune tipologie di evasione ed elusione fiscale. Prima della scadenza del periodo di 3 anni e mezzo previsto come vigenza della deroga, l’Italia potrà presentare una richiesta di proroga subordinata alla presentazione di una relazione circa l’efficacia delle deroghe ottenute, quantificando e valutando i risultati ottenuti in materia di lotta contro le frodi, di semplificazioni nella riscossione nonché di incidenza della misura sui soggetti passivi IVA, ed in particolare se la deroga determini o meno un aumento degli oneri e dei costi amministrativi. La decorrenza della proroga dal 1° luglio 2018 coincide naturalmente con la data di avvio anticipato della fatturazione elettronica per la documentazione delle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori nonché per i subappaltatori e subcontraenti in appalti pubblici.

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, entrerà a regime l’obbligo generalizzato di emissione di fattura elettronica tra i soggetti passivi Iva, residenti, stabiliti o identificati in Italia nonché nei confronti dei consumatori finali. Unici soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano esentati dall’obbligo sono coloro che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.

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