Fatturazione elettronica: novità del provvedimento di attuazione

Fatturazione elettronica: novità del provvedimento di attuazione

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Benedetto Santacroce

Con la pubblicazione del provvedimento di attuazione, delle specifiche tecniche e di una prima circolare interpretativa l’operazione fattura elettronica entra nel vivo, dando il primo appuntamento al 1° luglio 2018. I documenti emessi dall’Agenzia superano alcune criticità espresse anche di recente nel forum della fattura elettronica del 5 marzo scorso e introducono una serie di semplificazioni operative e tecniche.

Indirizzamento della fattura

In primo luogo, le nuove regole cercano di agevolare il recapito della fattura - ampliando i casi in cui la semplice partita Iva guida la consegna del documento al destinatario.
In particolare, il problema che si pone per l’emittente è, individuare in relazione a ciascun cessionario/committente la PEC ovvero un altro indirizzo univoco di comunicazione. Per risolvere il problema il provvedimento introduce un sistema di preregistrazione del cessionario/committente che consente di ricollegare direttamente le fatture con la relativa partita Iva. Nel caso di preregistrazione la fattura emessa o con una PEC errata o con un codice identificativo incompleto o mancante fa si che la fattura venga direttamente recapitata al cessionario/committente seguendo la semplice partita Iva. In caso di mancata registrazione le opzioni offerte dal provvedimento si basano sempre su due obblighi: il primo per il cessionario/committente di fornire l’indirizzo al fornitore; il secondo è in capo all’emittente. In effetti, nel caso che per problemi tecnici (si pensi all’indicazione di una PEC non attiva ovvero non rinnovata) il SdI prova a recapitare la fattura e non riuscendovi mette a disposizione dell’emittente e del destinatario un duplicato informatico in una apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate e notifica all’emittente il mancato recapito. Quest’ultimo ha l’obbligo di informare il cessionario/committente, anche con l’invio di una copia informatica o analogica che la fattura è disponibile sul web.
Più semplice il recapito a destinatario consumatore finale ovvero operatore che non è obbligato all’emissione della fattura (soggetti a regimi agevolati o forfettari). In questo caso l’emittente si limiterà ad inserire il codice convenzionale “0000000”.

Data di emissione e ricezione della fattura

Il provvedimento ai soli fini fiscali, specifica che per l’emittente la data di emissione è quella apposta sulla fattura. Attenzione, però, che l’emissione vera e propria della fattura si ha solo con esito positivo da parte del SdI con ricezione della ricevuta di consegna. Quindi in caso di scarto della fattura, la stessa si ha per non emessa e bisognerà provvedere con una nota di variazione interna con una nuova spedizione della fattura corretta al SdI.
Per il destinatario la fattura si ha per ricevuta nello stesso momento in cui viene recapitata. Potrebbe capitare che la fattura non venga, per problemi tecnici, recapitata al cessionario/committente. In questo caso un duplicato viene a messo a disposizione sul sito dell’Agenzia. In questo caso, il fornitore, per il quale la fattura si considera emessa, deve comunicare al destinatario la messa a disposizione. Per il destinatario, la data di ricezione si sposta, ai soli fini della detraibilità Iva, al momento in cui il cessionario/committente entra nell’area riservata e prende visione della fattura.

Conservazione delle fatture

L’emittente e il destinatario della fattura, aderendo ad uno specifico accordo di servizio con l’Agenzia delle Entrate, può delegare al SdI la conservazione della fatture e di tutti i documenti elettronici allegati alla fattura. Come implicitamente specificano le motivazioni del provvedimento, questa conservazione non ha solo efficacia fiscale, ma anche civilistica. Quindi con l’accordo si assolvono a tutti gli obblighi di conservazione in ossequio alle regole imposte dal Dm 17 giugno 2014 e delle regole tecniche imposte dal Dpcm 3 dicembre 2013.

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