Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
Esigibilità dell’IVA dalla data di emissione della fattura indicata all’interno del file xml, detraibilità dell’imposta legata invece alla data di ricezione attestata dai canali telematici di ricezione o dalla data di presa visione sul sito web dell’Agenzia delle entrate in caso di impossibilità di consegna per cause tecniche non imputabili al SdI: con il provvedimento n.89757 del 30 aprile 2018 sono state stabilite anche queste regole utili a gestire correttamente, dal punto di vista fiscale, i processi di fatturazione elettronica.
Per l’emittente, quindi, la data di emissione, e di conseguenza di esigibilità dell’imposta, è quella apposta sulla fattura e risultante dal tracciato xml. In particolare occorre guardare a quanto indicato nel campo “data” della sezione “dati generali” del file. L’emissione vera e propria della fattura si ha tuttavia solamente all’atto del superamento dei controlli formali realizzati da Sdi con invio all’emittente, al momento della consegna al destinatario, di una ricevuta contenente le indicazioni circa il buon esito del processo di controllo e di recapito o messa a disposizione del file strutturato. La ricevuta di consegna inviata in caso di esito positivo contiene anche l’indicazione della data di consegna della fattura. In caso di mancato superamento dei controlli, la fattura viene invece scartata da SdI con invio all’emittente di una ricevuta di scarto: la fattura si ha in questo caso per non emessa. Il momento di invio della ricevuta di consegna o di scarto sono infatti asincroni rispetto all’invio del file al Sistema, potendo trascorrere un periodo temporale di pochi minuti sino ad un massimo di 5 giorni. In caso di scarto l’emittente dovrà emettere una nota di variazione interna, provvedendo alla rielaborazione del file e alla sua trasmissione, con una nuova spedizione, al SdI.
Per il destinatario, invece, la fattura si ha per ricevuta nel momento in cui la stessa risulta essergli stata recapitata. In altri termini, la data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’imposta coincide con la data di ricezione come attestata dai canali telematici di ricezione oppure dalla data di presa visione della fattura stessa nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate in cui è depositata. La data di consegna della fattura è individuata sulla base del canale di trasmissione utilizzato dal destinatario. In caso di utilizzo della casella PEC, la data di consegna coincide con quella presente all’interno della ricevuta di consegna inviata al SdI dal gestore di PEC del soggetto ricevente. Se si utilizza il canale accreditato SdICoop, la data è quella indicata all’interno della “response” del servizio esposto dal soggetto ricevente, mentre con il protocollo ftp la data da considerare è quella in cui termina con successo la trasmissione del supporto. In caso infine di mancato recapito della fattura al destinatario per problemi tecnici con conseguente messa a disposizione di un duplicato informatico nell’area autenticata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il SdI informa l’emittente il quale è tenuto a comunicare al destinatario la disponibilità della fattura stessa. In questa ipotesi la data di ricezione, ai soli fini della detraibilità Iva, coincide per il destinatario con il momento in cui il cessionario/committente entra nella sua area riservata e prende visione della fattura.