Fatturazione elettronica: comportamento del cedente e del prestatore

Fatturazione elettronica: comportamento del cedente e del prestatore

CONDIVIDI SU

Rosario Farina
Benedetto Santacroce

I diversi esiti veicolati dal SDI a seguito della trasmissione delle fatture richiedono comportamenti diversi e reazioni immediate a cura del cedente /prestatore ovvero del cessionario/committente.
Il provvedimento di attuazione della fattura elettronica del 30 aprile 2018 conferma che la fattura si intende emessa nel momento in cui ha superato i controlli formali previsti e quindi in presenza di una ricevuta di scarto il documento fiscale non si può considerare valido. In tali casi il cedente/prestatore può effettuare una nota di variazione contabile valida ai fini interni senza trasmettere la stessa al SDI allo scopo di rettificare la registrazione della fattura di solito contestuale alla produzione dei documenti nei sistemi gestionali. In questo caso il cessionario non ha ricevuto alcun documento fiscale tramite il SDI e quindi non effettuerà nessuna registrazione contabile in attesa di ricevere il documento corretto.

Nel caso di ricevuta di consegna trasmessa dal SDI (per avvenuto recapito nei confronti di soggetti passivi IVA o di semplice messa a disposizione per i consumatori finali), l’operazione ai fini fiscali è da intendersi positivamente conclusa e quindi non è necessario effettuare azioni aggiuntive rispetto ai normali processi contabili e gestionali.
Nel caso di ricevuta di mancato recapito il cedente/prestatore deve comunicare al cessionario soggetto passivo IVA, utilizzando canali alternativi al SDI, che la fattura elettronica è a sua disposizione nella area web riservata dell’Agenzia delle Entrate. E’ opportuno che tale comunicazione venga effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica in modo da consentire una ricerca puntuale al cliente della fattura messa a disposizione. Fra l’altro tale comunicazione può essere inserita nei normali processi di notifica del credito.

Per il cessionario, soggetto passivo IVA, tale comunicazione è necessaria in quanto, ai soli fini della detraibilità IVA, la data di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente e non dalla data di ricezione del documento inviato per altri canali dal cedente.
Ricordiamo che il cessionario può limitare i casi di mancato recapito (ad esempio per PEC o codice destinatario non valido) utilizzando il sistema di preregistrazione che consente di collegare direttamente il canale di recapito univoco con la propria partita Iva. Si ritiene che avere in futuro la disponibilità per i contribuenti di un database che indica quali sono i soggetti passivi IVA registrati , renda più agevole la digitalizzazione dei processi di fatturazione sia attiva che passiva. Nel caso di fatture trasmesse ai consumatori o ai soggetti rientranti nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario, il cedente/prestatore può comunicare –anche contestualmente alla trasmissione a mezzo SDI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Ciò è avvalorato da quanto previsto dal provvedimento che in tali casi collega la data di ricezione della fattura solo alla semplice messa a disposizione nell'area riservata.

}