Fatturazione elettronica: esiti delle fatture

Fatturazione elettronica: esiti delle fatture

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Rosario Farina
Benedetto Santacroce

L’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura) sia per i soggetti passivi IVA che per i consumatori finali, costituisce una delle principali semplificazioni introdotte, in materia di esiti, nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. Questa semplificazione, che si sottolinea riguarda, almeno per ora solo la fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, consente di riportare il contraddittorio tra le parti nell’ambito dei normali rapporti commerciali senza impatti sui processi aziendali per i quali il termine di 15 giorni per rifiutare le fatture non sempre era compatibile con le analisi e verifiche necessarie nella gestione del ciclo passivo. Inoltre, esclude che attraverso il rifiuto il cliente potesse discrezionalmente intervenire, tra l’altro, sui termini di pagamento delle singole transazioni.

I citati provvedimenti ridisegnano comunque tutti i meccanismi con cui lo SdI notifica ai contribuenti l’esisto della trasmissione di una fattura elettronica.
In primo luogo per la corretta emissione delle fatture ai fini fiscali assume fondamentale importanza la “ricevuta di scarto”. Infatti prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettua una serie di controlli che riguardano la presenza delle informazioni obbligatoriamente previste (ad esempio, l’esistenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest’ultimo sia un consumatore finale) e la coerenza (coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota IVA e dell’imposta indicata in fattura). A seguito del mancato superamento di tali controlli la fattura è scartata dal SdI e lo stesso invia al soggetto trasmittente, attraverso il medesimo canale con cui ha ricevuto la fattura, una “ricevuta di scarto”. In tal caso, la fattura è considerata non emessa. Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del SdI non è sincrono rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa al SdI. I tempi di elaborazione possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche.

Viceversa, in caso di superamento dei controlli il SdI restituisce al soggetto trasmittente – al momento della consegna – una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del file. Se il canale di recapito è individuato, il SdI trasmette la fattura elettronica al soggetto ricevente e se la trasmissione ha avuto esito positivo, il SdI invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica e mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica nell’area riservata del cessionario/committente. Al contrario se non è stato possibile individuare un canale di recapito il SdI rende disponibile la fattura nell’area riservata del cessionario/committente e invia al soggetto trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito con la quale comunica di aver messo a disposizione la fattura nell’area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente. La suddetta ricevuta viene inviata o nel caso in cui , pur essendo individuato un canale di recapito, lo stesso non è possibile per cause tecniche (ad esempio casella PEC piena o canale non attivo).

Nel momento in cui il cessionario/committente, accedendo alla sua area riservata, prende visione della fattura, l’informazione di tale data è resa disponibile al cedente/prestatore nell’area di consultazione delle fatture elettroniche di sua competenza.

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