Benedetto Santacroce
Rosario Farina
I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile sono andati nell’auspicata direzione della semplificazione del processo ma al momento questa riguarda solo la fatturazione elettronica obbligatoria tra privati e non quella emessa nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni per la quale restano valide le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. In attesa di una armonizzazione tra le 2 discipline, è importante evidenziare le differenze ad oggi esistenti tra le stesse che comportano diverse modalità di gestione del ciclo attivo da parte dell’impresa.
<<FE: esempio articolo con differenze tra PA e privati>>
Nella fatturazione verso la Pubblica Amministrazione vengono mantenute, a differenza dei privati, le cc.dd. “notifiche d’esito committente”. Infatti per ogni fattura elettronica ricevuta la PA entro il termine di 15 giorni dalla ricezione, può inviare una notifica di accettazione/rifiuto. Se entro il termine dei 15 giorni il SdI non riceve alcuna comunicazione, provvede ad inoltrare la notifica di decorrenza dei termini sia al soggetto trasmittente sia al soggetto ricevente. Tale notifiche devono essere gestite e conservate dal soggetto emittente in quanto una fattura rifiutata entro 15 gg. deve essere corretta e rinviata alla PA sempre tramite il SDI.
Relativamente all’indirizzamento, la trasmissione della fattura elettronica vs. la PA è vincolata dalla presenza del cd. codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, mentre per i privati la trasmissione è possibile anche in assenza del codice destinatario in quanto il provvedimento consente al soggetto passivo IVA attraverso la funzione di registrazione di scegliere la modalità di ricezione delle fatture elettroniche. Il cedente/prestatore nei confronti dei clienti privati che non si sono registrati e non hanno fornito nessun dato per l’indirizzamento (PEC o codice destinatario) può utilizzare il solo codice convenzionale “0000000” ed in questo caso la fattura viene messa a disposizione dal SDI nella loro area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate con necessità dell’emittente di comunicare che l’originale del documento è a disposizione in tale area. A differenza della fattura elettronica vs. i privati, nei confronti della PA l’analogo codice fittizio “999999” può essere utilizzato solo se a fronte del codice fiscale del destinatario non esiste alcun codice destinatario nell’Indice della Pubblica Amministrazione. Da quanto sopra si evince che devono essere gestite nell’anagrafica cliente dei soggetti emittenti anche 2 codici destinatario di lunghezza diversa (6 caratteri per la PA e 7 per i privati).
Anche diverso è il comportamento in caso di impossibilità di recapito da parte dello SDI. Nel caso di privati il documento viene messo a disposizione del cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate e il cedente/prestatore, a cui è notificato dallo SdI un file XML firmato quale ricevuta di impossibilità di recapito, è tenuto a comunicare al suo cliente che l’originale della fattura è disponibile in tale area. Nel caso in cui il cliente è la PA trascorsi 10 giorni dall' invio della notifica di mancata consegna, il SDI invece invia al mittente un'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito. L'attestazione è composta da un file zippato contenente la fattura originale e file XML di notifica sottoscritto elettronicamente che deve essere inoltrato telematicamente dal cedente all' amministrazione destinataria utilizzando altri canali (es. mail, PEC).
Si ricorda che...
Per le fatture verso le PA devono riportare sempre il CIG e/o CUP mentre nel caso dei privati sono obbligatori solo nel caso di quelle emesse dai sub-contraenti e sub-appaltatori di un contratto stipulato con un PA, limitatamente al primo passaggio e non a quelli successivi (come da circolare 8/E del 30 aprile)