L’obbligo della fattura elettronica si estende anche nei confronti dei consumatori finali con regole semplificate per il recapito, ma con vincoli di forma e obbligo di consegna di un documento direttamente al cliente alla cassa. Questi in sintesi gli effetti che derivano dall’incrocio delle disposizioni previste dalla legge di bilancio 2018, dal provvedimento 89757 del 30 aprile dell’Agenzia delle Entrate e dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso.
Il tema del rapporto con il consumatore finale anima notevolmente il filo diretto che Il Sole 24 Ore ha aperto sul tema con i lettori ed è importante fin da subito comprenderlo bene perché incide anche sul funzionamento operativo dei negozi che operano a diretto contatto con i consumatori finali.
In premessa, è necessario chiarire che il ricorso alla fattura e quindi alla fattura elettronica nei rapporti con i consumatori finali è obbligatorio o in relazione all’attività svolta, o per scelta dell’impresa ovvero a seguito di richiesta del cliente.
Negli altri casi si potrà continuare a certificare le operazioni con scontrino o ricevuta senza modifiche rispetto al passato. Sul punto si sottolinea che, proprio in questa fase, sarebbe più opportuno valutare per chi utilizza gli scontrini fiscali di scegliere la via dell’invio telematico dei corrispettivi previsto, come facoltà, dal Dlgs 127/2015 (a dire il vero per coloro che usano contemporaneamente fatture e scontrini se si vuole beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento la scelta è obbligatoria).
Tornando alla fattura verso i consumatori finali la legge di bilancio del 2018 (art. 1 comma 909) prevede che le fatture nei confronti dei consumatori finali dal 1° gennaio 2019 debbano essere fatte in forma elettronica rispettando le regole imposte dai provvedimenti di attuazione sopra indicati. Inoltre prevede che la fattura emessa dall’esercente sarà resa disponibile ai clienti direttamente in un area ad essi riservata e sarà accessibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Una copia della fattura elettronica (direttamente al cliente in forma analogica o via email) dovrà essere rilasciata immediatamente dall’esercente al cliente, a meno che quest’ultimo rifiuti di riceverla.
In effetti, in relazione alla copia da rilasciare al cliente il citato provvedimento dell’agenzia delle Entrate specifica che: il cedente/prestatore deve consegnare direttamente al cliente una copia informatica o analogica della fattura elettronica comunicando contestualmente che il documento è messo a disposizione sul sito dell’Agenzia.
La fattura elettronica deve comunque rispettare per il formato e il contenuto le regole previste per qualsiasi altro tipo di fattura elettronica. Unica differenza è per quanto riguarda gli elementi necessari per il recapito della stessa. In effetti sul piano del contenuto la fattura deve avere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 o 21 bis del Dpr 633/72. In particolare, se la fattura è ordinaria, deve contenere tra l’altro: il nome e cognome del cliente, il suo indirizzo, il codice fiscale, l’imponibile, l’imposta e l’aliquota. Questi dati sono obbligatori, anche perché vengono controllati dal SdI e in caso di errata valorizzazione la fattura viene scartata. Sul piano del recapito la fattura non deve contenere in codice destinatario, né la PEC del cliente, ma il codice destinatario deve essere valorizzato con “0000000”. Con questa indicazione la fattura viene memorizzata dallo SdI in un’area dedicata del contribuente e sono visionabile direttamente sul sito dell’Agenzia.