Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
Valida emissione della fattura elettronica subordinata al superamento dei controlli effettuati dal Sistema di interscambio sul file o sul lotto di fatture trasmessi: venuta meno nell’ambito dei rapporti tra privati la possibilità per il destinatario di rifiutare il documento ricevuto, come invece continua ad essere previsto per le pubbliche amministrazioni, le uniche situazioni in cui la fattura viene scartata, e quindi si ha per non emessa, si verificano quando, a valle dei controlli, il Sistema rileva la presenza di uno degli errori puntualmente definiti e tracciati nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.
A prescindere dalla tipologia di controllo che può essere di natura formale o sostanziale oppure eventuale, in quanto attivato solo in presenza di firma del file, la presenza di un errore determina lo scarto della fattura. Particolare attenzione va posta comunque ai controlli di natura sostanziale, che riguardano coerenza e validità del contenuto della fattura entrando quindi nelle informazioni indicate nel tracciato xml. La coerenza del contenuto degli elementi informativi presenti permette di incrociare, ad esempio, i valori indicati come imponibile, aliquota, imposta e prezzo totale per verificare che gli stessi risultino appunto coerenti, con una tolleranza di un centesimo di euro. Di assoluto interesse è anche il controllo che riguarda la presenza di almeno uno tra partita Iva o Codice fiscale del cessionario/committente. Almeno uno dei due elementi deve essere infatti presente, altrimenti il file verrà scartato dal sistema con un apposito codice errore. Per la validità della fattura, vengono anche analizzati presenza e validità dei dati per il corretto inoltro del documento al destinatario. Il controllo riguarda intanto l’esistenza del codice destinatario, diverso da quello convenzionale, e il fatto che la partita IVA del cessionario/committente non sia registrata con il servizio che sarà a breve reso disponibile. La seconda tipologia di controllo analizza la validità dei codici fiscali e delle partite IVA relative ai soggetti trasmittente, cedente/prestatore, cessionario/committente, rappresentante fiscale, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe tributaria. Questo controllo non viene effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.
Altre tipologie di controllo, ed i relativi codici errore, sono di natura essenzialmente formale, concentrandosi su nomenclatura ed unicità del file trasmesso, oltre che su dimensioni ed unicità della fattura. Nello specifico, il SdI si occupa di controllare innanzitutto la nomenclatura del file ricevuto, verificando non solo che il nome del file risulti conforme alla struttura individuata dalle specifiche tecniche ma anche che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome. Quanto al controllo sulle dimensioni del file, le stesse non devono eccedere quelle ammesse per il canale di trasmissione utilizzato per l’invio a SdI. Per l’unicità della fattura, il controllo in questo caso si preoccupa di non far transitare un documento già trasmesso ed elaborato, non limitandosi al progressivo del file ma andando a intercettare all’interno del documento i dati relativi a identificativo del cedente/prestatore, anno e numero della fattura. Il controllo di unicità costituisce di fatto il primo dei controlli sostanziali che il SdI realizza, andando ad analizzare coerenza e validità del contenuto della fattura.
Altre tipologie di controlli sono infine quelli che possiamo definire “eventuali”, in quanto si attivano solamente quando il file è stato sottoscritto digitalmente: a differenza di quanto richiesto per le fatture verso le amministrazioni pubbliche, l’apposizione di firma digitale non è infatti obbligatoria per le fatture destinate a clienti business o a consumatori privati.