Specifiche tecniche fattura elettronica

Specifiche tecniche fattura elettronica

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Indicazione obbligatoria di codice fiscale o di partita Iva anche nel tracciato xml della fattura elettronica semplificata: con l’aggiornamento, pubblicato il 5 giugno 2018, delle specifiche tecniche - versione 1.1, allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, si risolve così uno dei dubbi operativi per l’indirizzamento dei file fattura prevedendo, anche per le semplificate oltre che per le ordinarie e pena lo scarto del documento, che per il cessionario/committente deve essere indicato almeno uno tra partita IVA e codice fiscale.

Oltre a inserire gli schemi xsd e le rappresentazioni tabellari della fattura ordinaria e della fattura semplificata, altre novità riguardano alcune delle tecnicalità richieste per la gestione del flusso elettronico di fatturazione. E’ stato innanzitutto previsto un unico limite dimensionale pari a 5 megabyte, per singolo file fattura, a prescindere dal canale di colloquio utilizzato, mentre gli errori saranno identificati distintamente per tipologia di fattura. Quanto alle ricevute del SdI, le stesse vengono inoltrate sullo stesso canale attraverso il quale sono state trasmesse le relative fatture: se, per motivi indipendenti dal SdI, tale canale risultasse temporaneamente indisponibile, come nel caso di casella PEC piena, il Sistema effettua fino ad un massimo di 6 tentativi di trasmissione distribuiti in tre giorni (uno ogni 12 ore). Se dopo i sei tentativi il canale risulta ancora irraggiungibile, il processo si chiude e il cedente/prestatore potrà verificare lo stato della fattura attraverso le funzionalità di monitoraggio e di consultazione. L’identificativo univoco, che compone il nome da assegnare ai file fattura e ai file “dati fattura”, potrà inoltre contenere gli identificativi di soggetti diversi dal trasmittente, mentre i dati identificativi della targa delle autovetture, a differenza di quanto indicato nelle motivazioni del provvedimento del 30 aprile 2018, possono essere inseriti nel blocco informativo “AltriDatiGestionali” analogamente ai dati identificativi degli scontrini fiscali o dei documenti commerciali in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Fattura semplificata

Si tratta di una fattura ordinaria per cui è consentito omettere l’indicazione di taluni dati anagrafici del cliente oltre alla distinzione tra imponibile e Iva. Queste caratteristiche rendono il rilascio di tale documento, in luogo della fattura ordinaria, particolarmente conveniente dal punto di vista della semplificazione amministrativa in fase di emissione e registrazione in alcuni settori economici quali la ristorazione, il piccolo artigianato o la vendita “porta a porta”, caratterizzati da documenti fiscali emessi a soggetti sempre diversi e normalmente non censiti in anagrafica.

Per velocizzare e semplificare quindi la certificazione delle operazioni, l’articolo 21-bis aggiunto nel corpo del Dpr n. 633/72 dalla legge n. 228/12, recante la legge di Stabilità 2013, prevede che il cessionario/committente, stabilito nel territorio dello Stato possa essere identificato, in luogo di tutti i dati anagrafici, solo con il numero di partita Iva o con il codice fiscale, oppure con il numero identificativo Iva del Paese di stabilimento, se si tratta di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro. La nozione di soggetto stabilito è stato ritenuto dall’Agenzia, nella circolare n. 12/E/2013, come comprensivo e applicabile anche al consumatore finale residente. Non è richiesta, inoltre, la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta, in quanto è sufficiente indicare l’importo totale comprensivo dell’operazione e l’ammontare dell’imposta incorporata o, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Il precedente schema xsd della fattura semplificata prevedeva come elementi non obbligatori gli identificativi fiscali del cessionario/committente quali partita Iva o codice fiscale. Questa scelta, seppur in linea con la prescrizione normativa dell’articolo 21-bis, non era tuttavia in grado di garantire la corretta consegna del documento elettronico al destinatario, in particolare nel caso in cui lo stesso sia un consumatore finale stabilito ma non obbligato a tenere e comunicare una casella Pec, né ad accreditarsi al Sistema di Interscambio.

Con le modifiche apportate alle specifiche tecniche, per la messa a disposizione della fattura elettronica semplificata nell’area riservata di consultazione del portale “fatture e corrispettivi” accessibile al consumatore, è necessaria quindi l’indicazione obbligatoria del codice fiscale, che andrà chiesto al cliente. Invero una soluzione da adottare è di dotarsi, come fatto attualmente dalle farmacie, di un lettore automatico della tessera sanitaria. In questo modo il vantaggio ad emettere fatture semplificate in luogo delle ordinarie sarà costituito dalla possibilità di indicare il solo codice fiscale o la sola partita Iva, il totale della fattura senza dettaglio e distinzione di imponibile e imposta.

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