Circolare 13/E: chiarimenti e semplificazioni dell'Agenzia sull'obbligo di fatturazione elettronica

Circolare 13/E: chiarimenti e semplificazioni dell'Agenzia sull'obbligo di fatturazione elettronica

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Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Rispondendo ai numerosi quesiti pervenuti dagli operatori per il nuovo obbligo della fatturazione elettronica l’Agenzia fornisce una serie di chiarimenti e delle importanti semplificazioni con la circolare 13/E del 2 luglio 2018.

Soggetti identificati. I soggetti meramente identificati in Italia, e non residenti nel territorio nazionale, non sono obbligati all’emissione di fattura elettronica: l’articolo 1, comma 909 della Manovra 2018, nonostante li includa espressamente, va interpretato in senso conforme alla decisione di autorizzazione di cui al Regolamento di esecuzione n. 282/2011 della direttiva 2006/112/CE. Pertanto l’obbligo riguarda solo i soggetti residenti o stabiliti. Tuttavia, i soggetti identificati possono essere destinatari di fatture elettroniche a condizione di assicurare loro la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

Termine di trasmissione. La fattura elettronica immediata va emessa contestualmente al momento di effettuazione dell’operazione. La contestualità per la cessione di carburanti va intesa come emissione entro le ore 24 del medesimo giorno di cessione, avuto riguardo alla data di formazione e contestuale invio al SdI come riportata nel campo indicato nel tracciato xml. Tuttavia considerati i tempi tecnici di elaborazione ai fini della consegna e messa a disposizione del cessionario/committente, il necessario adeguamento tecnologico richiesto e le difficoltà organizzative, non verranno applicate sanzioni quanto il file fattura risulti inviato con un minimo ritardo tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta.

Fattura scartata. In caso di fattura scartata il contribuente avrà 5 giorni per ritrasmettere la fattura ovvero per emettere una nuova fattura evidenziando nella stessa il collegamento con la precedente ovvero con una numerazione speciale a condizione di rispettare la liquidazione dell’imposta rispetto al documento originario.

Carburanti esclusi. obbligo di fatturazione elettronica dal 1 luglio solamente per carburanti da autotrazione con esclusione di aeromobili ed imbarcazioni e del carburante per trattori agricoli e forestali.

Contratti di appalti. Per gli appalti viene chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda solo gli appalti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, come già individuate per la fatturazione verso la PA. Pertanto risultano esclusi dall’obbligo tutti gli appalti realizzati nei confronti di soggetti partecipati da una pubblica amministrazione. Inoltre, viene chiarito (e questo era sicuramente il chiarimento più atteso in materia) che l’obbligo di fatturazione elettronica scatta solo per coloro che, in base all’art. 105 del Dlgs 50/2016, sono formalmente considerati subappaltatori ovvero subcontraenti. In effetti la norma prevede che (i) il titolare del contratto di subappalto è colui che prende direttamente in carico l’esecuzione di una parte dell’appalto; (ii) il titolare del subcontratto è colui che è comunicato come subcontraente alla stazione appaltante e quindi è direttamente soggetto alle regole dell’appalto. Da ciò l’Agenzia esclude dall’obbligo di fatturazione elettronica tutti coloro che, ad esempio, cedono beni ad un cliente (appaltatore) senza sapere quale utilizzo egli ne farà.

Conservazione delle fatture. L’Agenzia conferma che il contribuente potrà conservare le fatture anche in formati diversi dall’Xml che invia o riceve dal SdI. questo perché il CAD ammette sempre la possibilità per chi detiene il documento di formare delle copie del documento stesso. Quindi sarà possibile conservarle, ad esempio, in Pdf. Per le fatture da integrare o per inserire il numero di registrazione sarà ancora possibile creare un ulteriore documento da collegare alla fattura elettronica.

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