Tracciabilità obbligatoria per tutti gli sconti fiscali

Tracciabilità obbligatoria per tutti gli sconti fiscali

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Benedetto Santacroce
Michele Brusaterra

Doppio binario netto per la cessione di carburanti tra le operazioni che avvengono nella filiera degli operatori che trattano lo specifico bene e i gestori stradali che cedono gasolio o benzina per autotrazione. In effetti mentre i primi dovranno emettere la fattura elettronica per certificare le suddette cessioni, i secondi saranno obbligati a non emettere alcun documento di certificazione, e a far gestire ancora le carte carburanti ai clienti, a meno che questi ultimi non paghino con mezzi di pagamento tracciabili alle condizioni imposte dal Dl 70/2011 e con l’estensione dei mezzi di pagamento di cui al provvedimento 73203 del 4 aprile 2018.
In altre parole, anche dopo il 1° luglio 2018 è la scheda carburanti e, in particolare, il Dpr 444/1997 che guiderà ancora le partite Iva nel caso di acquisto di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione.

Il citato DPR 444/97 stabilisce, espressamente che qualora il cessionario sia un soggetto passivo d’imposta esso debba “certificare” l’acquisto attraverso la così detta scheda carburante. E’ bene evidenziare che il terzo comma dell’articolo 1, sempre del DPR 444, dispone che l’emissione della fattura, da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, è vietata a meno che non si tratti dei soggetti di cui all’art. 6 del medesimo decreto. In particolare, deve essere emessa fattura nei confronti di: Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari, enti ospedalieri, enti di assistenza, enti di beneficienza autotrasportatori di cose per conto terzi.

Restano, inoltre, esclusi dalla disciplina della scheda carburanti, gli acquisti dei carburanti che non vengano effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione ovvero effettuati presso gli stessi impianti, ma qualora il carburante non sia destinato all'autotrazione come, ad esempio, il carburante per motori fissi. Anche il carburante in merito al quale la destinazione non possa essere constata all'atto dell'acquisto, non è interessato dalla scheda carburante e l’acquisto va, quindi, certificato dalla fattura analogica. Ovviamente, come ha chiarito, la circolare 8/E/2018 questi acquisti non sono sottoposti dal 1° luglio 2018 al nuovo obbligo della fattura elettronica di cui all’art. 1 comma 917 della legge di bilancio 2018.

Un’ulteriore eccezione all’utilizzo della scheda carburante si riscontra nei casi in cui sia impossibile utilizzare la predetta certificazione per mancanza del personale addetto all’impianto di distribuzione come avviene, ad esempio, nel caso in cui vi sia un rifornimento effettuato in orario di chiusura dell’impianto attraverso i sistemi così detti “self service”. Anche in questo caso, come ha chiarito la circolare 8/E/2018, esibendo la ricevuta rilasciata dall’impianto, il cessionario può richiedere l’emissione della fattura, naturalmente fino al 31.12 prossimo, in formato analogico.

Si ricorda che...

in base a quanto disposto dal DPR 696 del 1996, le cessioni di carburante e lubrificanti per autotrazione non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale, rimanendo così utilizzabile la sola fattura. Tornando alla scheda carburanti, nel 2011 il decreto legge n. 70 ha introdotto il comma 3-bis all’interno dell’articolo 1, del DPR 444 del 1997, stabilendo che in deroga a quanto disposto in merito all’obbligo di utilizzare la scheda carburanti per certificare il costo sostenuto per l’acquisto di carburante, il cessionario può non utilizzare il predetto documento qualora l’acquisto avvenga mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, che siano emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dal sesto comma, dell’articolo 7, del DPR 605 del 1973, ossia all’obbligo di comunicazione dei dati all’Anagrafe tributaria. Su questo non solo il provv. 73203 del 4 aprile 2018 ha esteso sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette i mezzi di pagamento ricomprendendo anche gli altri mezzi tracciabili (ad esempio bonifici) ovvero i contratti di netting o i buoni carburante, ma il Dl 78/2018 prescrive l’utilizzo di tali mezzi per detrarre l’Iva e dedurre il costo.

Se si utilizza, quindi, la scheda carburante, è necessario pagare sempre con mezzi tracciabili.

<<BOX - Un punto delicato>>

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