Decreto Dignità: i professionisti fuori dallo split payment

Decreto Dignità: i professionisti fuori dallo split payment

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Benedetto Santacroce

Le fatture dei professionisti che operano con le pubbliche amministrazioni, con le fondazioni e società controllate e le loro controllate, nonché con le società quotate al FITSE MIB sono esclusi dal 14 luglio 2018 (giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta del decreto 87/2018, cd. decreto Dignità) dal meccanismo di riscossione dell’Iva dello Split payment.
Questa novità comporta un brusco cambiamento nella fatturazione e nei relativi obblighi di versamento dell’imposta dei professionisti nei confronti dei soggetti split payment, con peculiarità per le prestazioni di servizio nei confronti di alcune PA, delle società e fondazioni sottoposte allo specifico adempimento.
In particolare, l’art. 12 del Dl 87/2018 prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti disciplinato dall’art. 17 ter del Dpr 633/72 non trova applicazione per tutti i compensi di lavoro autonomo che sono assoggettati, ai fini delle imposte sui redditi, a ritenuta alla fonte effettuata a titolo d’acconto e d’imposta.

L’obbligo, introdotto per la prima volta per i professionisti dal Dl 50/2017 con decorrenza dal 1° luglio 2017, viene meno, come specifica il Decreto, dalle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto stesso. Tenendo presente che il Decreto è entrato in vigore il 14 luglio scorso (giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta) è dalla predetta data che è scattata la nuova modalità di fatturazione e versamento dell’Iva relativa alle prestazioni di lavoro autonomo.
Quindi, in pratica, dal 14 luglio 2018:

  • il professionista emette la fattura senza indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;
  • il cliente split payment che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta alla fonte Irpef e deve versare al professionista l’imponibile e l’Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;
  • il professionista a fronte dell’emissione della fattura, quale debitore Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario, in base all’esigibilità differita o immediata.

A proposito di questo ultimo punto si evidenzia che a seconda della diversa tipologia di clienti split payment, l’Iva è dovuta:

  • al momento pagamento da parte del committente quando questo rientra fra le pubbliche amministrazioni comprese nell’elenco dell’art. 6 comma 5 del Dpr 633/72, ma sulla fattura è preferibile riportare la dizione “fattura ad Iva differita”;
  • senza differimento, nel caso di società, fondazioni o PA non comprese nell’elenco dell’esigibilità differita.

In questo secondo caso l’Iva deve essere versata in riferimento al momento di emissione della fattura entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura stessa ovvero entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (per i trimestrali). Questa differenza che è stata creata dal variegato perimetro soggettivo dello split payment è un effetto sicuramente negativo da neutralizzare, se il committente lo consente, con l’emissione di un avviso di parcella che al momento del pagamento verrà sostituito dalla fattura definitiva.

 

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