Circolare 15/E/2018: come chiudere le pendenze

Circolare 15/E/2018: come chiudere le pendenze

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Lorenzo Lodoli
Benedetto Santacroce

Sui beni significativi l’Agenzia chiede agli uffici di abbandonare le precedenti contestazioni, in quanto non in linea con quanto disposto dall’art. 1 comma 19 della legge di bilancio 2018. Questo è un invito chiaramente riportato nella circolare 15/E/2018 che l’Agenzia delle Entrate fa agli uffici periferici. L’art. 1, comma 19, della L. 205/2017 ha evidenziato quali sono gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi ai fini dell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Sempre la norma in esame però rileva da una parte che “Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge” e dall’altra che “Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata alle operazioni effettuate”.

Dalle due espressioni utilizzate dalla norma si evince che il Legislatore ha “salvato” i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti prima dell’entrata in vigore della norma fissando il limite di non procedere al rimborso dell’Iva, nel solo caso i di una maggiore imposta applicata su un’operazione effettuata. Su tal punto la circolare dell’Agenzia delle Entrate conferma che la norma, avendo natura interpretativa, esplica efficacia retroattiva sottolineando che le eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto in forza della norma devono essere abbandonate dagli Uffici periferici fatto salvo il limite dei rapporti dove sia intervenuto un giudicato o vi sia stato un atto amministrativo definito.

Nella pratica si possono verificare situazioni differenti:

A) Avviso di accertamento o PVC con anni in contestazioni
Nel caso in cui sia stato emesso un avviso di accertamento e siamo ancora nei termini per un ricorso oppure siamo in presenza di processo verbale di constatazione. Si ritiene opportuno presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente ad emettere gli avvisi di accertamento, una istanza di autotutela con la quale chiedere, sul presupposto normativo sancito dall’art. 1, comma 19, della L. 205/2017 così come interpretato dalla circolare 15/E/2018, l’annullamento dell’atto illegittimo o l’archiviazione dei rilievi rilevati con il Pvc. Attenzione però a non far scadere i termini di un eventuale ricorso avverso l’avviso di accertamento in quanto l’istanza di autotutela non sospende detti termini.

B) Contenzioso pendente
Il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento e ha presentato ricorso innanzi alla Commissione tributaria. Si tratta evidentemente di un atto aperto ed in contestazione. In applicazione della circolare in esame il contribuente può presentare all’Ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento una istanza di autotutela con la quale, ai sensi dell’art. 1, comma 19, chiederne l’annullamento essendo venuto meno il presupposto impositivo. Se accolta vi sarà l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Se l’istanza non viene accolta si potrebbe depositare in Commissione una memoria ad hoc con la quale ribadire la novità introdotta con l’art. 1, comma 19, L. 205/2017 come interpretate dalla circolare 15/2018 e la presentazione un atto di autotutela a cui l’Ufficio però non ha dato seguito. Contestualmente si chiederà di accogliere il ricorso proposto con condanna dell’Ufficio alle spese legali e, del caso, al risarcimento ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, D. Lgs. 546/92 e 96 c.p.c. per lite temeraria.

C) Avvisi di accertamento in adesione
La circolare, riprendendo il dettato normativo, preclude solo i rimborsi dell’Iva applicata dal contribuente in misura maggiore sulle operazioni effettuate. Cosa accade per le somme invece versate a seguito di adesione dove il contribuente aveva tenuto un comportamento poi rilevatosi corretto con l’art. 1 comma 19. Sia la norma che la circolare non precludono il rimborso ai contribuenti che hanno versato la maggiore Iva a seguito di atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate con i quali è stato contestato un comportamento risultato poi in linea con la norma. In tal caso si potrebbe profilare la possibilità di presentare una istanza di rimborso con la quale richiedere la maggior Iva versata a seguito di atti di adesione.

 

<<BENI SIGNIFICATIVI - TABELLA PUNTI CHIAVE>>

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