Professionisti fuori dallo split payment: si allarga la casistica dei controlli sui pagamenti

Professionisti fuori dallo split payment: si allarga la casistica dei controlli sui pagamenti

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Marco Magrini
Benedetto Santacroce

La relazione del direttore dell’Agenzia delle entrate al D.L. 87/2018, pubblicato in GU il 13 luglio 2018, mette in risalto l’obbligo della c.d. “verifica preventiva telematica” di cui all’art. 48-bis del Dpr. 602/1973 per i pagamenti a favore dei creditori di ammontare superiore a 5.000 euro.

Per il pagamento delle fatture dei professionisti, non più soggette allo split payment, dal 14 luglio, le PA e società committente interessate dovranno tenere conto dell’ammontare compreso Iva, al netto della ritenuta di acconto (circolare MEF – RGS n. 13/2018).
Quindi, a livello transitorio, la soglia di euro 5.000 che comporta la verifica da effettuare o meno dovrà tenere conto:

  • sulle fatture emesse fino al 13 luglio, soggette a split payment, del solo ammontare imponibile al netto della ritenuta di acconto;
  • sulle fatture emesse dal 14 luglio, non soggette a split payment, dell’ammontare imponibile al netto della ritenuta con l’aggiunta dell’Iva.

La stessa relazione dell’Agenzia fornisce il proprio orientamento sulle variazioni e ribadisce che in caso di rettifiche in diminuzione di operazioni già fatturate in regime di “split payment”, le note di variazione, che verranno emesse dal 14 luglio, seguono la disciplina dell'operazione originaria e rimangono soggette alla scissione dei pagamenti. Quindi il committente soggetto split payment rispetto all’Iva accreditata:

  • non la restituirà al prestatore professionista che non l’ha incassata;
  • potrà detrarla, previa registrazione con la doppia registrazione in Iva vendite e acquisti riducendo il debito o generando un credito (se in attività commerciale) ovvero riducendo l’imposta dovuta all’erario nel periodo o nei successivi (se commerciale).

Questo deriva dal principio di esigibilità dell’Iva (art. 63 della direttiva Iva e dell’art. 6 del Dpr 633/72), determinato dall’effettuazione dell’operazione per cui ogni modifica successiva deve necessariamente riferirsi a tale momento.

Infine può dirsi chiusa, dopo l’intervento della relazione, la modesta querelle venutasi a creare, causa l’infelice formulazione della norma, in merito alla decorrenza della novità sulle fatture dei professionisti che operano con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, le fondazioni, le società partecipate dalle PA, nonché con le società quotate al FITSE MIB: confermata la decorrenza dalle fatture dei professionisti emesse a partire dal 14 luglio 2018 (giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta del decreto Dignità) l’esclusione dal meccanismo di riscossione dell’Iva dello Split payment. Confermato altresì che l’esclusione riguarda solo le fatture dei professionisti, in quanto esercenti attività di lavoro autonomo, mentre non riguarda le prestazioni degli altri esercenti attività d’impresa anche se soggette alla ritenuta alla fonte (come ad esempio quelle degli agenti e rappresentanti di commercio che restano soggette alla scissione dei pagamenti).

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