Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
- Esonero dalla registrazione per le fatture, emesse e ricevute, i cui dati siano stati comunicati sulla base delle regole opzionali del Dlgs 127/2015
- Conferma dello slittamento al prossimo 1° gennaio 2019 dell’obbligo di documentare gli acquisti di carburante per motori effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, con piena utilizzabilità della scheda carburante sino al 31 dicembre 2018.
Queste le due novità incluse, con due emendamenti, nel testo del DL 87/2018 in sede di conversione. In effetti, per i carburanti si tratta dell’inserimento nel predetto Decreto Legge del contenuto del DL n. 78/2018 che è stato contestualmente abrogato.
Registri IVA
Con il comma 2-bis inserito all’art. 11 del decreto-dignità è stato stabilito l’esonero dall’obbligo di annotazione nei registri Iva acquisti e vendite delle fatture, passive e attive, i cui dati siano stati comunicati all’Agenzia delle entrate dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015. Tale disposizione, nel testo ad oggi in vigore, riguarda tuttavia solamente coloro che hanno esercitato apposita opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio. La norma, come modificata a decorrere dal 1° gennaio 2019 dalla legge di bilancio 2018, sarà invece relativa all’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti nel territorio dello Stato. Inoltre con la stessa decorrenza la comunicazione dati delle fatture sarà soppressa in ragione dell’avvio obbligatorio della fatturazione elettronica. Non è chiaro se nelle intenzioni del Legislatore, l’obbligo di fatturazione elettronica, accompagnato dal 1° gennaio 2019 dalla soppressione della comunicazione dati fattura, determinerà anche il venir meno delle annotazioni dei registri Iva acquisti e vendite per tutte le fatture elettroniche transitate tramite SdI.
Scheda carburante
Sino al 31 dicembre 2018 per documentare fiscalmente la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA relativa agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, potrà continuare ad essere utilizzata la scheda carburante. L’obbligo di documentare tali acquisti esclusivamente con l’emissione di una fattura elettronica è differito infatti al 1° gennaio 2019. Al contrario dal 1° luglio 2018 è partito l’obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica per tutte le cessioni di carburanti tra operatori economici ad esclusione dell’ultima operazione intercorsa tra distributori stradali e acquirente di gasolio e benzina per autotrazione. Sino al prossimo 31 dicembre 2018 quindi, potrà essere utilizzata la scheda con obbligo comunque di effettuare comunque i relativi pagamenti con strumenti tracciabili. In questo senso appaiono quindi superflui l’acquisizione e l’utilizzo della scheda carburante in quanto il pagamento con strumenti tracciabili ne esclude la tenuta secondo le previsioni recate dall’art. 7 del DL 13 maggio 2011, n. 70.