Benedetto Santacroce
Anna Abagnale
Il diritto a detrarre l’Iva persiste e non può essere disconosciuto anche in riferimento agli acquisti effettuati da un soggetto passivo d’imposta durante il periodo in cui il suo numero d’identificazione Iva era stato annullato a causa della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. La detrazione relativa a tali acquisti può comunque essere esercitata mediante le fatture emesse o le dichiarazioni Iva effettuate successivamente alla riattivazione della partita Iva. Al riguardo, a nulla rileva il fatto che gli acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto alla detrazione non è stato invocato in modo fraudolento o abusivo.
Questo importante principio è contenuto nella sentenza pubblicata qualche giorno fa, della Corte di giustizia (causa C-69/17).
A dire il vero, il principio più generale della prevalenza dei requisiti sostanziali della detrazione su quelli formali è ormai un orientamento consolidato sul piano europeo. Non è questa la prima volta in cui la Corte è chiamata a proteggere la detrazione, quale presidio della neutralità dell’imposta nei passaggi interni nel ciclo economico, avverso obblighi formali e di adempimento. Senza andare troppo indietro nel tempo, vari sono stati gli interventi attraverso i quali i giudici europei hanno allentato sempre di più il legame del diritto alla detrazione, nonché dell’individuazione del regime corretto di imposizione fiscale, rispetto ai formalismi. Con le sentenze 385/09 prima e C-183/14 poi, la Corte ha vincolato le amministrazioni degli stati membri a non disconoscere il diritto alla detrazione qualora il soggetto passivo non abbia provveduto a dichiarare per tempo l’inizio della propria attività; in questo senso, anche secondo i giudici nazionali (Cassazione, sentenza n. 6664/14) il mancato ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie all’esercizio dell’attività non è, di per sé, motivo idoneo a escludere il diritto in questione. Lo stesso principio è stato applicato anche per il riconoscimento del regime di non imponibilità laddove in una cessione intraUe l’acquirente non sia iscritto al Vies (CGUE, sentenze C-21/16). Del resto, già con la sentenza C-284/11, la Corte aveva rilevato che il diritto alla detrazione non è perso se la società effettua l’acquisto intraUe prima di chiedere la partita Iva.
Dunque, l’ultima pronuncia sull’Iva proveniente dall’Europa non fa che ampliare le possibilità di detrarre in presenza di irregolarità formali: l’imposta può essere comunque detratta dal contribuente inattivo, sia in quanto non ha ancora ottenuto una partita Iva sia in quanto ne sia stato momentaneamente privato per il fatto di non aver adempiuto gli obblighi di dichiarazione previsti dalla legge. Sanzionare l’inosservanza da parte del soggetto passivo degli obblighi contabili e di dichiarazione con un diniego del diritto a detrazione è sicuramente una misura che eccede quanto necessario per garantire il corretto adempimento di tali obblighi, e di certo in contrasto con il principio di proporzionalità per cui la sanzione deve essere commisurata alla gravità dell’infrazione.
Ovviamente, anche la tutela della detrazione non è un principio assoluto. A diversa soluzione si potrebbe, infatti, arrivare in tutte quelle ipotesi in cui la violazione dei requisiti formali faccia venir meno la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, oltre ai casi in cui il diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo.