L’ultima bozza di decreto recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale” contiene la possibilità di definire le liti fiscali pendenti, i ruoli della riscossione, gli accertamenti ed i PVC, nonché introduce una particolare rottamazione per i ruoli relativi a risorse proprie dell’Ue e dell’IVA all’importazione.
La definizione comporterà il pagamento di tutte le imposte senza sanzioni ed interessi salvo il caso delle liti fiscali per le quali, in presenza di una pronuncia favorevole, è previsto uno sconto anche sulle imposte.
Ad oggi i benefici pertanto possono sembrare non particolarmente allettanti per i contribuenti però, nella bozza, vi sono alcuni aspetti che, se ben considerati, portano indubbi vantaggi.
Definizione agevolata dei ruoli
E’ prevista la possibilità per il debitore che decide di definire i debiti affidati all’agente della riscossione di estinguerli con il versamento delle sole imposte e degli interessi da ritarda iscrizione a ruolo (quindi senza sanzioni ed interessi di mora) a condizioni ben più favorevoli rispetto alle precedenti definizioni.
In primo luogo l’arco temporale è ben più ampio. Sono concesse sino a 10 rate da versare in 5 anni.
In secondo luogo gli interessi sulle rate sono particolarmente favorevoli in quanto il tasso è pari al 2 % minore rispetto a quello previsto dalle precedenti definizioni agevolate dei ruoli.
Infine potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle PA.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli vantati a seguito di prestazioni riguardanti somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionali. L’istanza di certificazione del credito può essere presentata alle PA di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/20016. Per essere utilizzabili tali crediti commerciali devono essere:
- certi, liquidi, esigibili e non prescritti ed
- oggetto di istanza di certificazione telematica proposta dal creditore attraverso l’apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma di certificazione dei crediti commerciali predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Pertanto un operatore economico che lavora con la PA può utilizzare il credito vantato per l’esecuzione di appalti, per la somministrazione di servizi o per la fornitura di beni, al fine di pagare, totalmente o parzialmente, somme dovute all’erario a seguito della definizione agevolata.
Definizione agevolata ruoli relativi a risorse UE
La nuova bozza del decreto estende poi la rottamazione anche ai ruoli concernenti le risorse proprie della UE (dazi ed IVA all’importazione). La norma assicura all’erario unionale e nazionale la integrale riscossione dei tributi risultando pertanto compatibile con l’ordinamento unionale.
Allo stesso tempo però riconosce, all’operatore che aderisce alla definizione versando le imposte, uno sgravio integrale delle sanzioni e, parzialmente, degli interessi di mora.
Il vantaggio per l’operatore non è indifferente se si considera, oltre a quanto già esposto nel precedente punto, che il sistema sanzionatorio doganale, disciplinato dal D.P.R. 43/1973, prevede l’applicazione di sanzioni che possono raggiungere anche il 500% dell’ammontare del dazio contestato.
Definizioni liti pendenti
Vantaggi considerevoli per i contribuenti anche dalla definizione delle controversie tributarie se vi sono sentenze favorevoli in primo o secondo grado.
Il decreto infatti prevede la possibilità di definire le liti pendenti contro gli atti impositivi (non vi rientrano pertanto atti di mera liquidazione e riscossione) in qualsiasi grado del giudizio, anche in Cassazione o in rinvio, relativamente alle quali il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 30 settembre 2018 (entro la data di entrata in vigore del decreto).
Per quanto riguarda i benefici per il contribuente, se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si versa solo la metà delle imposte invece se è rimasta soccombente in secondo grado, si paga solo un quinto delle imposte. Negli altri casi (processo pendente in primo grado e soccombenza del contribuente in primo o secondo grado), si dovranno versare tutte le imposte con stralcio delle sole sanzioni e degli interessi. In presenza di giudizi relativi alle sole sanzioni (non collegate al tributo) e dove vi è stata una pronuncia favorevole è possibile definire la lite con il versamento del 15% delle sanzioni irrogate.