Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi
Lo schema di Decreto Legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale interviene, in maniera sicuramente innovativa, sia in materia di dazi, che in materia di accise. Da un lato, infatti, si apre alla definizione agevolata per le cartelle relative a dazi ed Iva all’importazione; dall’altro, vengono riparametrati i coefficienti di defiscalizzazione di taluni prodotti impiegati per la produzione di energia elettrica.
La maggiore novità è sicuramente quella della definizione agevolata delle cartelle aventi ad oggetto risorse proprie dell’UE ed IVA da corrispondere in dogana.
Il tema è di sicuro interesse perché negli ultimi anni questi tributi, per il loro carattere direttamente o indirettamente di rilievo unionale, sono sempre stati esclusi da qualsiasi ipotesi di definizione agevolata o da qualunque forma di rottamazione, sia che fossero in corso di accertamento, in corso di giudizio o affidati alla riscossione.
Questo per una ragione essenziale, per i dazi, ed una (forse) più forzata per l’IVA.
I primi, in effetti, sono risorse proprie dell’UE e, pertanto, non disponibili dagli Stati membri che, di fatto, ne sono meri riscossori, al netto di una sorta di aggio ad essi conferito per l’attività stessa di riscossione e messa a disposizione del dazio alle casse europee. Il dazio è circondato da un numero considerevole di garanzie e peculiarità di tutela che confermano la sua sostanziale intangibilità, come avviene per la definizione agevolata che è dunque di regola interdetta.
La seconda, l’IVA all’importazione, è invece di solito esclusa dai processi di definizione per un processo di sostanziale assonanza (è tributo pagato in dogana, come il dazio), sebbene non sia una risorsa propria in senso tecnico e non differisce in alcun modo dall’Iva ordinaria, c.d. interna, come ormai ha certificato la granitica e costante posizione della giurisprudenza UE.
Ciò posto, le novità introdotte dal DL Fiscale, finalmente, consentono un alleggerimento del carico pendente presso gli agenti della riscossione anche per i dazi e l’Iva all’importazione, consentendo agli operatori di estinguere i contesti in essere mediante il pagamento integrale dei tributi, senza applicazione delle sanzioni e con interessi ridotti.
Per i tributi, nulla quaestio, visto quanto sopra osservato circa la loro diretta o indiretta indisponibilità, che almeno per i dazi è effettiva.
Per le sanzioni, si osserva con favore il loro azzeramento, atteso il regime di estremo rigore che vige in dogana sul punto. Di fatto, si potrebbe sostenere, come in parte fa la relazione illustrativa, che molte delle pendenze in riscossione, tali sono perché l’operatore ha deciso di resistere ad accertamento doganali che recano sanzioni pari, quasi sempre, al 400/600% il tributo contestato. È un effetto abnorme del rigore sanzionatorio (questo sì, da ripensare) che con la definizione è ora mitigato in via eccezionale.
Per gli interessi, il legislatore fa un calcolo di sicuro interesse, richiedendo comunque le penali previste dal Codice Doganale dell’UE, riducendo però i maggiori interessi previsti dalla disciplina nazionale.
Insomma, sarà ora possibile chiudere molte partite con pagamento di dazi, Iva, interessi ridotti e senza sanzioni.
Quanto al regime delle accise, in conclusione, si rileva qui solo come, dopo una attesa che data dal 2012, siano stati finalmente riparametrati i coefficienti di defiscalizzazione di taluni prodotti impiegati per la produzione di energia elettrica. Il riferimento è, ad esempio, all’olio di palma, al gasolio o al gas naturale, per i quali la nuova norma, valida pro futuro, suscita non poche perplessità avendo essa apparentemente agito più per analogia con altri prodotti che considerato le effettive prestazioni energetiche di questi prodotti.