Fattura elettronica: detrazione con gestione separata

Fattura elettronica: detrazione con gestione separata

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Benedetto Santacroce

Alessandro Mastromatteo

Detrazione con gestione differenziata per le fatture di acquisto relative alle operazioni effettuate nell’anno precedente. In pratica la detrazione per queste fatture è possibile entro il termine di liquidazione di dicembre del 16 gennaio per i mensili o entro il termine di liquidazione dell’ultimo trimestre del 16 marzo per i trimestrali a condizione che la fattura venga ricevuta entro il 31 dicembre dell’anno di effettuazione. Al contrario, per le liquidazioni infrannuali la detrazione è ammessa anche per le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo a condizione che entro tale data vengano registrate. Questo sembra il punto di caduta della querelle che ha tenuto banco per tutto il 2018 a seguito della modifica del diritto a detrazione operata dal Dl 50/2017. Ovviamente quello che ci si auspicherebbe che la modifica avesse valore interpretativo, consentendo di sanare tutte quelle posizioni che, pur in presenza della circolare 1/E/2018, che non brillava sul punto per chiarezza, hanno tenuto comportamenti difformi.

Cerchiamo, però, di ricostruire la questione e di verificarne gli effetti. L’analisi la faremo considerando solo il caso della liquidazione mensile, ma le considerazioni che faremo valgono anche per i trimestrali con le normali differenze dovute agli sfasamenti temporali. La bozza del Decreto Fiscale di fine anno prevede una modifica diretta del Dpr 100/98 e in particolare, stabilisce che: “entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto a detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Questa previsione porta come conseguenza una netta differenziazione tra le liquidazioni Iva infrannuali e la liquidazione relativa al mese di dicembre ovvero al quarto trimestre di ciascun anno. In effetti, mentre per le prime è possibile portare in detrazione nella liquidazione relativa al momento in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta anche se la fattura è stata ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo, per la liquidazione di fine periodo la possibilità di detrazione entro il 16 gennaio si limita alle fatture ricevute e registrate entro il 31 dicembre dell’anno di esigibilità dell’imposta.

Volendo esemplificare:

  • Se un contribuente riceve una fattura che ha avuto la sua esigibilità nel mese di febbraio 2019 prima del 15 di marzo 2019 e l’annota nel registro acquisti prima di detta data, potrà operare la relativa detrazione Iva già a partire dalla liquidazione del 16 marzo del 2019;
  • Se un contribuente riceve una fattura che ha avuto la sua esigibilità nel mese di dicembre 2018 prima del 31 dicembre dello stesso anno, può operare la relativa detrazione Iva nella liquidazione del 16 gennaio del 2019 a condizione che annoti entro il 31 dicembre la fattura nel registro degli acquisti;
  • Se un contribuente riceve una fattura che ha avuto la sua esigibilità nel mese di dicembre 2018 il 10 del mese di gennaio 2019 e l’annota nel registro acquisti entro la stesa data, potrà operare la relativa detrazione Iva nella liquidazione del 16 febbraio;
  • Se un contribuente riceve una fattura che ha avuto la sua esigibilità nel mese di dicembre 2018 entro il 31 dicembre dello stesso anno, ma annota la fattura entro il 15 del mese di gennaio 2019, non potrà portare in detrazione la fattura nel mese di gennaio, ma dovrà inserirlo nel sezionale relativo al 2018 e farà concorrere l’Iva nel credito Iva annuale, evidenziando lo stesso nella dichiarazione che presenterà entro il 30 aprile 2019.

La soluzione prescelta, seppur risolve un problema sollevato da più parti nello scorso anno crea una non condivisibile distinzione tra le liquidazioni di periodo e quelle di fine anno che non risponde alla logica dell’Iva.


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