Benedetto Santacroce
Già dal prossimo 16 novembre si potrà detrarre l’Iva anche per le fatture di ottobre ricevute nei primi giorni del mese successivo, riportando in perfetto allineamento l’obbligo di versamento dell’imposta da parte del fornitore con quello di detrazione del cliente. Questo è il primo positivo effetto Iva che si ottiene dalla riformulazione del Dpr 100/98 effettuata dal Dl 119/2018 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 ottobre e in vigore dal successivo 24 ottobre.
La modifica, almeno per quanto riguarda le liquidazioni Iva infrannuali, mette fine alle discussioni sollevate dalla circolare 1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate che, nell’affrontare le nuove regole dell’esercizio del diritto a detrazione imposte dal Dl 50/2017, aveva posto alcuni dubbi sulla legittimità del predetto comportamento.
Il diritto a detrazione
il Dl 50/2017 come interpretato dalla circolare 1/E/2018 impone che l’esercizio del diritto a detrazione è ammesso solo nel caso in cui si verifichino due condizioni:
- L’Iva relativa ad una determinata operazione deve essere già divenuta esigibile;
- il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa dal fornitore o per suo conto.
La prima condizione si verifica sulla base alle regole fissate dall’art. 6 del Dpr 633/72, quando, ad esempio, nel caso di cessioni di beni, i beni sono spediti o consegnati al cessionario ovvero, in caso di prestazioni di servizi, al momento del pagamento da parte del committente.
Verificatasi l’esigibilità dell’imposta il soggetto cedente o prestatore è obbligato ad emettere e annotare la fattura entro il 15 del mese successivo nel registro di cui all’art. 23 del Dpr 633/72 e a far partecipare la stessa alla liquidazione Iva di periodo relativa al mese di effettuazione dell’operazione.
Il cessionario o committente deve, per poter detrarre l’imposta, ricevere la fattura dal fornitore (condizione del possesso della fattura) e deve annotarla nel registro degli acquisti, facendola partecipare alla liquidazione di periodo in cui si sono verificate le due predette condizioni.
Il dubbio e la soluzione
Il dubbio che si era posto nel corso di quest’anno anche a seguito dell’emanazione della citata circolare 1/E/2018 era se era ancora possibile procedere all’esercizio del diritto a detrazione nel mese di effettuazione dell’operazione, anche se la fattura era stata ricevuta nel mese successivo. In particolare, il dubbio che si poneva è che il cliente che riceveva, ad esempio, una fattura, la cui esigibilità si era verificata nel corso del mese di aprile, il 5 maggio 2018 potesse portare in detrazione l’Iva entro il 16 maggio con riferimento al mese di aprile.
Questo dubbio viene ora fugato definitivamente con l’intervento contenuto all’art. 14 del Dl 119/2018 con cui il legislatore interviene direttamente sul Dpr 100/1998 prevedendo espressamente che: entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione il cessionario/committente può esercitare il diritto a detrazione Iva relativamente ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, con la nuova norma è ormai chiaro che se il cessionario/committente riceve, ad esempio, nei primi 15 giorni di novembre una fattura relativa ad una operazione effettuata nel corso del mese di ottobre potrà detrarre l’Iva direttamente nella successiva liquidazione del 16 novembre. Così facendo l’Iva viene detratta immediatamente e in modo coincidente con il relativo versamento ovvero con la relativa liquidazione che verrà effettuata dal cedente/prestatore.
La decorrenza
La nuova disposizione è già entrata in vigore dallo scorso 24 ottobre 2018 e quindi potrà essere sicuramente utilizzata dagli operatori dalla prossima liquidazione di novembre. La norma nulla dice per quanto riguarda il passato, ma si ritiene che la stessa abbia efficacia retroattiva in quanto norma di chiarimento. Sul punto si spera che in sede di conversione si tolga anche questo ulteriore dubbio applicativo.