Benedetto Santacroce
Alessandro Mastromatteo
Per i soggetti che vendono farmaci possibilità di assolvere all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi avvalendosi degli stessi strumenti e canali già utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: per evitare una duplicazione degli adempimenti, che richiederebbe ad esempio anche l’installazione di appositi registratori telematici per rispettare l’avvio generalizzato dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi dal 1 gennaio 2020, la trasmissione dovrà tuttavia avvenire giornalmente.
Ad oggi, infatti, il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24 ma, fermo restando la possibilità di optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere e cioè in tempo reale, giornaliera, mensile o altro, la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino. Nella relazione illustrativa al decreto-legge fiscale si fa riferimento invece ad un obbligo attuale con cadenza mensile. Potenzialmente interessati sono tutti i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria e veterinaria e quindi, laddove effettuino cessioni di farmaci, le strutture sanitarie, le farmacie e le parafarmacie.
Il perimetro dei soggetti obbligati a trasmettere dati al Sistema Tessera Sanitaria ricomprende comunque anche i medici chirurghi e odontoiatri, i professionisti sanitari quali psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici, nonché gli ottici. Utilizzare il Sistema Tessera Sanitaria per certificare i corrispettivi delle vendite, imporrà quindi la trasmissione giornaliera degli stessi dati, e quelli di natura fiscale potranno comunque essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'anticipazione della trasmissione dei dati, in linea con l'obbligo posto a carico degli altri operatori, consentirà, la partecipazione alla lotteria degli scontrini anche con riferimento alle spese sanitarie sostenute.