Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
Valide le deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica sottoscritte sul precedente modello, acquisite dall’intermediario abilitato prima del 5 novembre 2018, data di approvazione dei nuovi modelli, e non ancora presentate in Ufficio: il professionista potrà anche in questo caso trasmettere in via massiva o puntuale i dati essenziali per l’attivazione, annotando gli stessi con data 5 novembre sul registro cronologico. L’Agenzia delle entrate nel corso del Forum sulla e-fattura organizzato in data 12 novembre 2018, da Il Sole24Ore, ha fornito questo importante chiarimento agli operatori evitando così che gli stessi dovessero acquisire ancora una volta la delega dal cliente utilizzando la nuova modulistica ed autorizzandoli allo stesso tempo al loro invio massivo o puntuale senza recarsi fisicamente presso gli uffici.
I mandati ricevuti e sottoscritti dal delegante utilizzando il precedente modello, approvato lo scorso 13 giugno 2018 con il provvedimento n. 117689 e comunque validamente utilizzabili sino al 4 gennaio 2019 e cioè sino al sessantesimo giorno successivo all’approvazione delle nuove deleghe, permettevano di conferire l’incarico direttamente attraverso le funzionalità presenti all’interno della propria area riservata, agli utenti Entratel/Fisconline, ovvero presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale. Non era prevista per tali modelli la possibilità di invio massivo o puntuale riconosciuta invece con il provvedimento n. 291241 del 5 novembre scorso con cui sono stati anche approvati due distinti modelli, quello per il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica e quello per il cassetto fiscale.
Con la risposta resa, le deleghe ricevute e redatte sul precedente modello potranno perciò anch’esse essere oggetto di invio massivo o puntuale nei loro dati essenziali da parte del delegato. L’intermediario dovrà in ogni caso numerare e annotare, con data 5 novembre 2018, nell’apposito registro cronologico anche le deleghe acquisite e sottoscritte sulla precedente modulistica, indicando numero progressivo, data della delega ovvero della revoca, codice fiscale e dati anagrafici del delegante oltre che gli estremi del documento di identità. L’originale delle deleghe e la documentazione a supporto andranno conservati, anche elettronicamente, presso la sede dell’intermediario per essere resi disponibili all’Agenzia delle entrate in caso di eventuali controlli.
Con altra risposta è stato inoltre chiarito che in caso di deposito presso l’ufficio del modulo preesistente, che autorizzava sia al cassetto fiscale che ai servizi di fatturazione, nel registro cronologico potrà essere riportata l’annotazione del nome dell’ufficio e del numero di protocollo della ricevuta da cui risulta che il modulo in originale è conservato presso l’ufficio dove è stato presentato.