Pace fiscale: la definizione delle Dogane

Pace fiscale: la definizione delle Dogane

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Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi

È aperta la definizione agevolata per i dazi e l’Iva all’importazione. La sanatoria, illustrata dalla nota prot. 123013.18 emanata ieri dall’Agenzia Dogane Monopoli, è rivolta ai soggetti che hanno accertamenti o carichi di riscossione relativi a tali tributi riscossi in dogana.
Mentre i termini per la chiusura delle cartelle arrivano ad aprile 2019, sono però molto ristretti i tempi di chiusura degli accertamenti emessi dall’Ufficio fino al 24 ottobre, ma non ancora impugnati. Per questi, il termine per comunicare la volontà di chiudere è fissato al 23.11.18.
Così operando, il contribuente potrà chiudere le pendenze aperte con le dogane a qualunque titolo, corrispondendo integralmente i tributi, senza sanzioni e con interessi ridotti.

Più nel dettaglio, particolare considerazione meritano alcuni profili già oggetto del provvedimento congiunto Dogane-Entrate dello scorso 9.11.2018, prot. n. 298724. La definizione agevolata in dogana consiste, infatti, nel pagamento integrale delle somme dovute a titolo di Risorse Proprie Tradizionali (dazi) e della connessa IVA all’importazione, con esclusione degli importi per sanzioni, interessi - ad eccezione di quelli di mora previsti dalle disposizioni del Codice Doganale UE - ed.

Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata manifesta la propria volontà in carta libera all’Ufficio delle dogane che ha emesso l’accertamento, il quale comunica l’importo da versare in unica rata entro il 23.11.18, comprensivo degli eventuali interessi di mora. La definizione agevolata si perfeziona soltanto con l’integrale versamento delle somme entro il termine stabilito.

Analogo percorso è quello riservato alle cartelle già affidate in carico all’agente della riscossione. Anche per queste, disciplinate all’art. 5 del DL Fiscale, è possibile definire ogni pendenza con pagamento integrale dei tributi, senza sanzioni ed interessi, ad eccezione, per questi ultimi, di quelli previsti dall’art. 114 del Codice dell’UE (di base, pari al tasso BCE, maggiorato di due punti percentuali).

Interessante, infine, è l’interpretazione fornita dall’Agenzia alle disposizioni dell’art. 1 del DL Fiscale, norma che consente la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Questa disposizione richiama, al comma 6, le risorse proprie dell’UE per specificare che, in materia, gli interessi unionali sono comunque dovuti. Poiché però al comma 1 della stessa norma i dazi non sono annoverati tra i tributi oggetto della definizione agevolata dei PVC, la Dogana considera l’esistenza del comma 6 come un refuso e, pertanto, non lo ritiene applicabile ai tributi da essa gestiti. Per la verità, in un’ottica di favore per il contribuente coerente con tutto l’impianto del DL Fiscale, si sarebbe potuto ritenere che il refuso sia al comma 1 e non al comma 6, ma sul punto l’Agenzia appare molto netta, tanto da anticipare che essa stessa si è fatta portatrice di istanze di modifica da adottarsi in sede di conversione della norma.

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