Detrazione: effetti fine anno 2018

Detrazione: effetti fine anno 2018

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Matteo Ravera
Benedetto Santacroce

Anticipata la detrazione Iva per le operazioni infrannuali anche per le fatture ricevute nei primi 15 giorni del mese successivo all'effettuazione dell’operazione. Questa regola, però, non vale se l’acquisto è avvenuto a cavallo d’anno.
Il legislatore a distanza di più di un anno dalla modifica del regime della detrazione Iva (D.L. 50/2017) e dopo le animate discussioni scaturite dall'intervento interpretativo della circolare 1/E/2018 con il D.L. 119/2018, torna sull'argomento correggendo – per la verità solo in parte – il contrasto normativo che si era generato tra il citato documento di prassi e il D.P.R. 100/1998 attenuandone le conseguenze operative.

In effetti, in base alle indicazioni, a dire il vero non del tutto esplicite, fornite dalla circolare 1/E/2018 per le fatture ricevute nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non più era più possibile detrarre l’Iva nel mese di competenza (i.e. effettuazione dell’operazione) pur avendo ricevuto e registrato il documento entro il termine per la relativa liquidazione periodica, posticipando quindi l’esercizio del diritto al periodo successivo e creando un disallineamento tra l’esigibilità e la detraibilità dell’imposta.

L’art. 14 del D.L. 119/2018 modifica l’art. 1 comma 1 del D.P.R. 100/1998 stabilendo ora che entro il giorno 16 di ogni mese può essere esercitato il diritto alla detrazione relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Pertanto, a differenza di quanto accaduto fino al mese di ottobre (il decreto è entrato in vigore il 24 ottobre 2018), con la modifica introdotta, l’Iva su una fattura relativa ad esempio ad un’operazione effettuata nel mese di ottobre 2018 (datata 31 ottobre 2018) e ricevuta il 5 di novembre 2018 poteva essere inclusa nella liquidazione periodica del mese di ottobre e non più in quella di novembre.

Il legislatore si è tuttavia affrettato a specificare, in contrasto con il funzionamento dell’imposta, che tale novellata disposizione non si applica alle operazioni effettuate nell'anno precedente, vale a dire al caso ad esempio di una fattura relativa ad un’operazione effettuata nel mese di dicembre 2018 (data fattura 31/12/2018) ricevuta il 5 di gennaio 2019, per la quale non è possibile detrarre l’imposta nella liquidazione del 16 gennaio.
Come districarsi quindi dal complesso intreccio normativo – e di conseguenza operativo – alla luce anche dell’approssimarsi del fine anno? Sono quattro sostanzialmente i casi in cui le imprese (negli esempi considereremo solo i contribuenti con liquidazione mensile, ma le stesse considerazioni possono essere validamente trasposte ai contribuenti trimestrali) potranno trovarsi: (i) fatture per operazioni effettuate nel 2018 ricevute e registrate entro la fine dell’anno; (ii) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nel 2019; (iii) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nello stesso mese, ma registrate – per qualsivoglia motivo – nel 2019; (iv) fatture per operazioni effettuate nel 2019 (es. gennaio).

Nel primo caso, il più semplice, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018 (16 gennaio 2019).
Nel secondo caso, si potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta solo nel 2019 anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio, attesa l’esclusione prevista dalla novellata formulazione dell’art. 1 comma 1 del D.P.R. 100/1998. Il dettato letterale di tale nuova impostazione normativa, peraltro, rischia di avere effetti (probabilmente non voluti dal legislatore) anche sulle liquidazioni Iva dei mesi successivi, in quanto una fattura 2018 ricevuta e registrata ad esempio il 5 marzo 2019 non potrà concorrere a formare la liquidazione Iva di febbraio 2019, bensì il diritto alla detrazione potrà essere esercitato solo con la liquidazione di marzo.
Nel terzo caso il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2018 e si renderà necessaria la predisposizione di un apposito registro Iva sezionale che permetta agevolmente di escludere queste operazioni dalla liquidazione Iva del mese di registrazione che, inevitabilmente, sarà il 2019.

Infine, per le fatture relative ad operazioni effettuate nel 2019, in un determinato mese si potrà esercitare il diritto alla detrazione relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
La complessità di gestione operativa è facilmente intuibile perché impone ai contribuenti di effettuare mensilmente un cherry picking delle fatture da inserire o da escludere dalla liquidazione Iva.

 

 

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