Detrazione IVA: compensazione credito IVA annuale

Detrazione IVA: compensazione credito IVA annuale

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Matteo Ravera
Benedetto Santacroce

Le fatture ricevute nel 2018 e registrate nel 2019 possono anticipare l’utilizzo del credito derivante dalla loro annotazione già dalla prima liquidazione relativa al mese di gennaio 2019 senza attendere la dichiarazione annuale.

Questa è la conseguenza della lettura sistematica delle norme e delle interpretazioni che sono state rilasciate nel tempo dall'amministrazione finanziaria. Volendo ricostruire la vicenda e partendo dall'ultima circolare in materia (Circolare 1/E/2018) bisogna sottolineare che la prassi dell’Agenzia delle Entrate, se da una parte è chiara nello stabilire come applicare le nuove regole di detrazione Iva, dall'altro non contiene chiarimenti in merito all'utilizzabilità del credito Iva annuale relativo agli acquisti di competenza di un anno ma registrati in quello successivo, anteriormente alla data di presentazione della relativa dichiarazione annuale Iva. Pertanto per trovare risposte allo specifico quesito bisogna fare riferimento ai principi generali desumibili dalle norme attualmente vigenti.

A differenza della compensazione orizzontale o esterna, prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, la compensazione verticale o interna non risulta espressamente disciplinata da alcuna norma. Tuttavia, nella prassi è genericamente ricondotta al principio di detrazione, che trova la sua disciplina nell'articolo 1 del D.P.R. 100/1998 e nell'articolo 30 del D.P.R. 633/1972. Inoltre, diversamente della compensazione orizzontale, per la quale con riferimento agli importi superiori a 5.000 euro l’art 10 del decreto legge 78/2009 ha differito il termine iniziale per la compensazione ad un momento successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, la compensazione verticale, configurando, di fatto, un diverso modo di esercitare la detrazione dell’eccedenza Iva a credito, è generalmente ammessa senza condizioni (se si esclude il caso delle eccedenze prodotte in anni precedenti all'ingresso nella procedura IVA di gruppo).

In particolare, l’articolo 30, comma 1, del D.P.R. 633/1972, dispone che il saldo annuale Iva a credito possa essere utilizzato in detrazione nell'anno successivo, senza prevedere un termine iniziale, sebbene l’articolo 25, comma 1, del D.P.R. 633/72 ponga come condizione per l’esercizio della detrazione l’avvenuta registrazione della fattura. Tali aspetti – per la verità – sono già stati oggetto di analisi da parte dell’Amministrazione Finanziaria per analoghe vicende: in un caso nelle Istruzioni ministeriali al Modello Iva, laddove, con riferimento alle eccedenze di versamento a saldo, ammette la possibilità computarle in detrazione nell'anno successivo senza subordinarne l’utilizzo alla formalità della presentazione della dichiarazione; in altro, con oggetto la percentuale del pro rata di detraibilità, nelle Circolari n. 12/E/2010 e 11/E/1989, dove esamina la possibilità di tener conto, ai fini della liquidazione relativa al mese di gennaio, dei dati relativi al credito d’imposta e/o alla percentuale di detraibilità definitiva disponibile sulla base delle annotazioni eseguite nelle scritture contabili, anche in assenza dell’invio della dichiarazione Iva annuale.

Le casistiche analizzate dalla prassi hanno molti punti in comune con la questione che ci siamo posti. In particolare, nell'ipotesi del pro-rata provvisorio l’amministrazione consente l’anticipazione dell’utilizzo del credito anche se il pro-rata si definisce solo in sede di dichiarazione annuale.
In riferimento al caso da noi preso in considerazione, vale a dire la possibilità di utilizzare, ancor prima della dichiarazione annuale, il credito Iva emergente dal sezionale del registro 2018 alimentato nel 2019, pur non trattandosi di un’eccedenza di credito Iva cristallizzata nella dichiarazione annuale, l’annotazione dello stesso nel registro sezionale costituisce, in forma progressiva, un credito Iva definitivo e certificato dalle scritture contabili.

Alla luce di quanto sopra esposto si deve poter concludere per la possibilità di anticipare l’utilizzo in compensazione verticale del credito annuale Iva 2018, a partire dalla prima liquidazione successiva a quella di registrazione (gennaio 2019) dei documenti, antecedente alla presentazione della dichiarazione relativa al 2018. Tale credito potrebbe, quindi, essere portato in riduzione del debito emergente dalle liquidazioni di periodo, dandone evidenza mediante apposite annotazioni, assicurando – ben inteso – la corrispondenza tra le risultanze della dichiarazione annuale 2018 ed il credito risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate sino alla presentazione della medesima, che dovrà risultare in modo chiaro dai sezionali (2019) in cui le fatture (2018) sono state registrate.

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