Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
Avvio morbido della fattura elettronica con moratoria delle sanzioni per ritardata emissione dei documenti estesa a settembre 2019 per i contribuenti mensili, mentre resta ferma a giugno per i trimestrali; ampliamento delle casistiche soggettive e oggettive di esclusione dall'obbligo di emissione di fattura elettronica; previsione dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici a decorrere dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, e dal 1 gennaio 2020 per tutti; egualmente dal 2020 debutto delle dichiarazioni precompilate Iva con riduzione degli obblighi di tenuta dei registri Iva.
Vengono confermate le nuove regole a regime per emissione delle fatture, registrazione delle operazioni e detrazione anticipata delle fatture d’acquisto infrannuali. Queste sono le principali novità e conferme contenute nella legge di conversione del Decreto Legge 119/2018 approvata ieri in via definitiva alla Camera dei Deputati.
Moratoria. Gli operatori che non saranno pronti a gestire dal 1° gennaio 2019 la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche a SdI in formato strutturato XML potranno usufruire di un periodo (di sei mesi per i contribuenti trimestrali e di 9 mesi per i contribuenti mensili) in cui la fattura elettronica potrà essere emessa in ritardo senza sanzioni, a condizione che l’emissione avvenga entro il termine di liquidazione dell’IVA di periodo, o comunque le sanzioni saranno ridotte al 20 per cento se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. La moratoria opera naturalmente anche nei riguardi del cessionario/committente che non abbia ricevuto e-fattura ovvero abbia erroneamente detratto l'imposta non procedendo alla regolarizzazione con autofattura-denuncia in assenza di fattura elettronica o con ravvedimento operoso.
Nuovi esoneri. In sede di conversione, è stato esteso agli operatori sanitari l’esonero dall'obbligo di emettere fattura elettronica unicamente per le operazioni effettuate nel 2019 ed i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria. Gli operatori sanitari non sono comunque esonerati dal ricevere e-fatture dai loro fornitori. Altra esclusione soggettiva interessa le associazioni sportive dilettantistiche in relazione ai proventi da attività commerciali laddove non superiori ad euro 65.000: oltre soglia la fattura deve essere invece emessa elettronicamente per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta. Infine gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità delle associazioni sportive devono essere adempiuti dai cessionari.
Precompilate Iva. Per tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia saranno disponibili, a partire dalle operazioni IVA 2020, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, le bozze dei registri IVA acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA. In caso di convalida delle informazioni proposte o di integrazione dei dati, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA acquisti e vendite, ad eccezione della tenuta del registro degli incassi e pagamenti.
Rifiuto fatture PA. Con decreto ministeriale saranno stabilite le cause che possono consentire alle amministrazioni pubbliche di rifiutare le fatture elettroniche ricevute, superando così l’attuale meccanismo per il quale, ricevuto il tracciato XML, le pubbliche amministrazioni hanno quindici giorni per accettare tramite SdI la fattura oppure per rifiutarla non avendo alcun obbligo di indicare la motivazione del rifiuto stesso.
Trasmissione telematica dei corrispettivi. Altro emendamento approvato riguarda la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri obbligatoria dal 1° gennaio 2020, e anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro. La trasmissione dei dati dei corrispettivi fa venire meno l’obbligo di tenuta del relativo registro.