Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi
Le dichiarazioni doganali presentate dai partecipanti ad un Gruppo IVA continuano ad essere intestate alle singole unità societarie, con indicazione in bolletta del riferimento del Gruppo, utile per la contabilizzazione dell’imposta pagata all’importazione.
Con un comunicato congiunto Entrate e Dogane, infatti, vengono disposte le procedure per la soluzione del rebus doganale aperto negli ultimi mesi in relazione alle operazioni di importazione, rilevanti ai fini IVA, effettuate dalle Società appartenenti dei soggetti legati dal vincolo finanziario, economico ed organizzativo previsto per i Gruppi ai sensi del Titolo V-bis del DPR n. 633/72.
Il dubbio era rivolto, in particolare, agli effetti doganali del Gruppo, ossia se l’Iva all’importazione dovesse essere versata direttamente dal gruppo, ovvero dai suoi partecipanti come singole unità. Ciò in quanto, nel primo caso, l’unicità dell’imposta avrebbe potuto chiudere la partita già all’atto dell’operazione doganale, mentre nel secondo le singole società raggruppate potevano continuare a beneficiare delle proprie prerogative ed autorizzazioni acquisite in ambito doganale ed in effetti non trasferibili. La soluzione, come ovvio, è caduta in favore della seconda ipotesi, molto più efficiente ai fini doganali, ove sono aperte, singolarmente, numerose prerogative, come le autorizzazioni al pagamento differito, ai regimi speciali, all’AEO, allo sdoganamento presso luoghi autorizzati e molto altro.
In effetti, un'applicazione rigorosa delle regole sul Gruppo Iva, dove gli aderenti perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di una propria partita IVA ed iscrizione al VIES, avrebbe potuto risolversi nella perdita delle predette prerogative doganali, con effetti difficilmente sostenibili. Considerato però che, comunque, le partite IVA dei soggetti partecipanti vengono associate alla partita IVA del Gruppo ma non vengono cessate, né sospese, a partire dal 1.1.2019 le bollette doganali continueranno ad essere presentate da ogni singolo soggetto IVA partecipante ad un Gruppo, in quanto detto soggetto manterrà la titolarità di eventuali autorizzazioni rilasciate dalle competenti Dogane, è richiesta l’indicazione, nella casella 8 documento doganale (DAU), del suo codice identificativo EORI. Al contempo, per il collegamento tra le operazioni doganali poste in essere dal singolo soggetto IVA con quelle riconducibili invece al Gruppo IVA cui partecipa, è richiesta l’indicazione nella casella 44 del DAU del codice 05DI e, nel campo identificativo, del numero di partita IVA attribuito al Gruppo IVA medesimo.
Per quanto attiene al tema del plafond, maturabile in export e spendibile in import, le Agenzie hanno invece comunicato che, nelle more dell’implementazione dei sistemi informatici, dal 1.1.19 ogni singolo partecipante ad un Gruppo potrà utilizzare in dogana il plafond IVA nei limiti dell’ammontare complessivo spettante allo stesso Gruppo IVA. In relazione ad una dichiarazione di import, redatta secondo le modalità suddette da parte di un singolo partecipante, sarà possibile presentare la dichiarazione d’intento trasmessa alle Entrate dal Gruppo medesimo, con l’indicazione, nei campi Codice fiscale e Partita IVA, del numero di Partita IVA assegnato al Gruppo.
Sono infine necessarie due annotazioni. Anzitutto, si rileva che, ai fini accise, resta immutata la relativa disciplina, permanendo in capo all’esercente l’impianto sia gli obblighi derivanti dalla gestione che quelli connessi con la circolazione dei prodotti. L’imposta in questione segue il prodotto e non cambia il soggetto obbligato, deposito fiscale, destinatario registrato o importatore. In secondo luogo, resta parzialmente il nodo del deposito IVA, che dovrà essere risolto in senso elastico per consentire l’utilizzo dell’istituto in favore di tutte le società del Gruppo, sebbene una di queste sia quella originariamente autorizzata ad operare in sospensione.