Benedetto Santacroce
La moratoria per la tardiva emissione della fattura elettronica non si estende alle sanzioni per gli omessi versamenti da errata liquidazione. Per le fatture estere trasmesse al SdI con codice convenzionale “XXXXXXX” l’originale della fattura è quella inviata in Xml al SdI. Questi due importanti chiarimenti forniti ieri nel corso di Telefisco 2019 dall’Agenzia delle entrate hanno un impatto immediato sulle procedure operative di imprese e professionisti e, in particolare con riferimento alla moratoria, impongono ai contribuenti delle scelte immediate per evitare più gravi conseguenze in termini sanzionatori.
Moratoria e sanzioni
Molti contribuenti in questi giorni, adagiandosi sulla moratoria sanzionatoria, stanno ultimando le procedure per l’emissione delle fatture elettroniche, ma è bene, anche alla luce della risposta fornita dall’Agenzia, cercare di evitare di sforare il termine della liquidazione Iva relativa alla data di effettuazione dell’operazione. In effetti, la moratoria, prevista dal DL 119/2018, prevede l’esclusione delle sanzioni di cui all’art. 1 comma 6, terzo periodo del Dlgs 127/2015, nel caso in cui la fattura elettronica venga emessa entro il termine di liquidazione relativa al momento di effettuazione dell’operazione; prevede, inoltre, la riduzione al 20% delle medesime sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica venga emessa in ritardo ma entro il termine di liquidazione successiva.
In modo particolare, la domanda formulata all’Agenzia riguardava la situazione seguente:
- l’operazione è effettuata in data 21 febbraio 2019;
- il cedente emette la fattura il 13 aprile e fa partecipare l’Iva con la liquidazione del 16 aprile (quindi entro la seconda liquidazione successiva a quella di effettuazione dell’operazione.
In base a tale situazione ci si interrogava su quali sanzioni fossero riducibili. In particolare, nel caso in cui il cedente, non inserendo la fattura nella liquidazione di marzo si trovasse nella situazione di aver omesso il versamento dell’Iva relativa all'operazione.
L’Agenzia, facendo espresso riferimento al richiamo fatto dal Dl 119/2018 ha risposto che l’unica sanzione riducibile al 20% è costituita dalla sanzione di cui all’art. 6 del Dlgs 471/97, vale a dire quella relativa al ritardo nell’emissione della fattura elettronica e non anche quella relativa alla irregolare liquidazione dell’imposta ovvero al relativo omesso versamento. Pertanto, nel caso di specie, il contribuente che emette la fattura entro la seconda liquidazione successiva all’effettuazione dell’operazione e versa in modo irregolare l’importo dovuto nella prima liquidazione si vedrà applicare in misura ridotta la violazione per il ritardo di fatturazione (tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’operazione – art. 6 Dlgs 471/97) e in misura intera quella dell’omesso versamento (30% dell’imposta art. 13 del Dlgs 471/97).
Questa impostazione data dall’Agenzia spinge a fare qualche considerazione sulla moratoria. Infatti, sembra chiaro che bisogna sforzarsi ad essere pronti ad emettere la fattura elettronica entro la liquidazione relativa all’effettuazione dell’operazione per essere escluso da qualsiasi sanzione. Al contrario, se si vuole sforare il predetto termine è necessario fare ricorso, in modo automatico, al ravvedimento operoso sanando, con applicazione differenziata, la sanzione per il ritardo di emissione della fattura elettronica e la sanzione per l’omesso versamento. In altre parole, la risposta dell’Agenzia in modo implicito sta stimolando i contribuenti ad adeguarsi alla nuova modalità di emissione della fattura elettronica già a partire dalla prossima scadenza del 16 febbraio.
Fatture estere
Per le fatture emesse nei confronti dei soggetti non residenti o non stabiliti, anche se identificati in Italia è possibile provvedere con l’invio delle stesse al SdI con l’utilizzo del codice convenzionale “XXXXXXX”. In questo caso, l’emittente dovrà poi recapitare la fattura (anche in modalità analogica) al cliente. L’Agenzia chiarisce che in questo caso l’originale da gestire e da conservare in elettronico è solo quello inviato al SdI e non anche la fattura analogica inviata al cliente.