Scelta tra rottamazione e definizione delle liti

Scelta tra rottamazione e definizione delle liti

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Lorenzo Lodoli
Benedetto Santacroce

I diversi istituti introdotti dal decreto sulla pace fiscale per chiudere i conti con il Fisco comportano per il contribuente la necessità di valutare gli effetti e benefici di ciascuno per scegliere in alcuni casi il più conveniente.

Si pensi al caso in cui un soggetto sia in lite con l’Agenzia delle Entrate e contestualmente le somme contestate in giudizio siano state consegnate all’Agente della Riscossione (naturalmente prima del 31.12.2017). In tal caso il contribuente potrebbe scegliere se usufruire della rottamazione-ter (art. 3 del DL 119/2018) o della definizione delle liti pendenti (art. 6 DL 119/2018).

Si tratta di casi piuttosto frequenti (si pensi al ricorso proposto contro il ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate, o all’iscrizione a ruolo straordinaria o all’affidamento di tutte le somme in presenza di fondato pericolo per la riscossione o al giudizio in Cassazione a seguito di sentenza negativa) in cui pur in pendenza di un giudizio vi è contestualmente l’affidamento di tutte le somme (imposte sanzioni ed interessi) all’Agente della Riscossione.

In tal caso il contribuente dovrà scegliere tra rottamazione e definizione lite valutando bene gli sconti ottenibili, i termini entro cui versare e le modalità di pagamento concessi.

Benefici

Non v’è dubbio che la definizione delle liti è più conveniente della rottamazione. Quest’ultima infatti permette al contribuente di stralciare le sanzioni e gli interessi di mora restando però da versare tutte le imposte, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 DPR 602/73) e l’aggio di riscossione da calcolare sugli importi da corrispondere.
La definizione delle liti invece permette al contribuente di versare (in caso di sentenza negativa o nel caso in cui non vi sia stata alcuna sentenza) solo ed esclusivamente le imposte contestate con l’atto impugnato (con stralcio degli interessi e nessun aggio di riscossione). Se poi vi è stata (entro il 24 ottobre) una pronuncia favorevole al contribuente in primo grado, vi è un ulteriore sconto del 60% delle imposte, se è avvenuta in secondo grado, lo sconto sale sino all’85% e se vi è stata una doppia sentenza favorevole si chiude il giudizio versando solo il 5%.

Vi è però da considerare che la rottamazione permette lo stralcio anche dei contributi Inps con conseguente sconto su sanzioni ed interessi mentre la definizione delle liti ha effetto solo ai fini delle imposte senza produrre effetti ai fini previdenziali con il rischio che venga emesso l’avviso di addebito.

Infine non vi è scelta in caso di contenziosi riguardanti risorse proprie della UE in quanto sono escluse dalla sanatoria sulle liti ma possono essere oggetto della speciale rottamazione prevista dall’art. 5 del DL 119/2018.

Termini per versamento

Entrambi gli istituti permettono di pagare il dovuto in 5 anni. La rottamazione riconosce al contribuente la possibilità di versare le somme in 10 rate con scadenze al 31.7 ed al 30.11 di ciascun anno. La definizione delle liti permette di versare le somme in 20 rate trimestrali.
Ciò che cambia è il tasso di interesse dovuto sugli importi dilazionati che è pari al 2% annuo per i ruoli definiti a seguito di rottamazione mentre è pari al tasso legale (ad oggi inferiore al 2%) sulle rate derivanti dalla definizione delle liti.

Modalità di pagamento

Un elemento che potrebbe essere dirimente e particolarmente importante sono le modalità di pagamento.
Infatti il contribuente che utilizza la rottamazione-ter potrà utilizzare in compensazione, per il versamento delle singole rate, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle PA.

Tale possibilità non è invece prevista per la definizione delle liti. Non vi è infatti alcun richiamo nell’art. 6 al possibile utilizzo dei crediti vantati con la PA.

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