Marco Magrini
Benedetto Santacroce
La conversione in legge del Decreto semplificazioni completa la mappa dei divieti per la fatturazione elettronica, applicabili nel 2019, stabilendo, nella sostanza, che le fatture emesse da chiunque per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche devono essere solo cartacee. Pertanto per le prestazioni sanitarie la disciplina si allinea completamente alle prescrizioni del Garante privacy contenute nel provvedimento del 20 dicembre 2018.
Il divieto di fatturazione elettronica si poggia sull’articolo 10-bis del D.L. 119/2019 che, dopo l’intervento di modifica della Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 53, della legge 145/2018), stabilisce che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts), ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare allo stesso Sts e l’articolo 9-bis, comma 2 inserito dal DDL in sede di conversione del Decreto legge 135/2018, aggiunge il divieto anche in capo ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sts, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Quindi, gli elementi distintivi dei soggetti e delle prestazioni per cui trova applicazione il divieto di fatturazione elettronica per il 2019, appaiono ora più netti valendo:
- per tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche da qualunque soggetto, anche non autorizzato in base all’articolo 8-ter del D.lgs 502/1992, senza alcuna distinzione, anche quando il beneficiario abbia opposto il rifiuto per la trasmissione al Sts (articolo 3 del Dm Economia 31 luglio 2015); quindi rientrano nel divieto, ad esempio, anche le prestazioni dei fisioterapisti, quelle sanitarie di assistenza protesica (sanitarie, officine ortopediche, eccetera);
- per le prestazioni veterinarie rese dai soggetti tenuti ad inviare i relativi dati al Sts.
Come confermato dalla risposta dell’Agenzia delle entrate nella FAQ 58 pubblicata il 29 gennaio, rientrano nel divieto i soggetti come gli ospedali, case di cura e di riposo, che si trovano ad emettere fatture per prestazioni in parte sanitarie e in parte non sanitarie. Quindi nel caso in cui la fattura contenga addebiti per spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie (ad esempio prestazioni di alloggio e maggior confort), la relativa fattura deve essere sempre cartacea.
Inoltre partendo dal contenuto letterale dell’articolo 9-bis, comma 2 citato, occorre fare una distinzione; si deve ritenere che eventuali fatture emesse da soggetti Iva intestate ad altri soggetti, comunque diversi dai consumatori finali persone fisiche, beneficiari delle prestazioni sanitarie:
- ove debbano riportare elementi identificativi, devono essere cartacee;
- se non riportano dati che consentano di individuare i destinatari delle prestazioni devono essere elettroniche.
Allo stesso modo resta obbligatoria la fattura elettronica per le prestazioni veterinarie rese da soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sts quali le strutture medico-veterinarie organizzate in forma giuridica di società.
Il divieto introdotto dal Decreto semplificazioni opera con l’entrata in vigore delle modifiche, ma stante l’ispirazione e la finalità della norma l’eventuale involontaria fatturazione analogica in anticipo rispetto alla predetta data non dovrebbe andare incontro a contestazioni.