Corrispettivi telematici: consultazione

Corrispettivi telematici: consultazione

CONDIVIDI SU

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Sino al prossimo 26 aprile 2019, associazioni di categoria, professionisti, istituzioni di ricerca o università così come privati cittadini potranno inviare on-line osservazioni e proposte circa i casi di esonero dall'obbligo generalizzato dei corrispettivi giornalieri: con comunicazione pubblicata il 12 aprile 2019 sul proprio sito web, il Ministero dell’Economia e Finanze ha invitato infatti tutti i soggetti interessati a partecipare all'individuazione delle attività economiche che non saranno obbligate a memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. I contributi inviati non saranno tuttavia in alcun modo vincolanti per il Ministero dell’Economia e Finanze nella predisposizione del decreto ministeriale, di prossima emanazione, che andrà di fatto a sostituire il vigente regolamento, di cui al D.P.R. n. 696 del 1996, che contiene già oggi le attività esonerate dall'emissione di scontrini e ricevute fiscali. I contributi dovranno essere preceduti dalla descrizione del loro oggetto ovvero da un breve sintesi di massimo 500 caratteri, cui segue l’allegazione di un documento in formato pdf o rtf della dimensione massima di 1 megabyte. Dalla lettura del comunicato risulta chiaro come tutte le operazioni fiscalmente rilevanti dovranno essere documentate attraverso la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, e non più con il semplice rilascio di scontrini e ricevute fiscali, salvo nel caso di attività puntualmente individuate con l’emanando decreto ministeriale.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sarà infatti obbligatoria a partire dal 1° luglio 2019, per i contribuenti con volume d’affari superiore a euro 400 mila, ovvero a partire dal 1° gennaio 2020, per i contribuenti con volume d’affari inferiore a euro 400 mila. Altra indicazione assolutamente positiva contenuta nella comunicazione è quella con cui si anticipa il superamento dell’obbligo di certificazione attraverso l’utilizzo esclusivo di registratori e server telematici, prodotti secondo le specifiche tecniche di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016. E’ infatti prevista la possibilità di utilizzo di altri strumenti tecnologici, da individuare con provvedimenti direttoriali di prossima emanazione, in grado di garantire sicurezza e inalterabilità dei dati.

La comunicazione risulta in linea con il dato normativo dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015 in cui si fa riferimento a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi attraverso strumenti tecnologici che rendono inalterabile e sicuro il dato della certificazione fiscale rilasciata, compresi quegli strumenti che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. In questo modo, potranno essere superati quei limiti funzionali ed operativi che sembrano oggi dipendere dall'utilizzo esclusivo di registratori telematici che, in ragione della loro struttura e funzionamento, devono necessariamente essere collegati ad un punto di vendita fisico.

Utilizzare strumenti tecnologici diversi permetterà, ad esempio, di garantire la trasmissione delle informazioni fiscalmente rilevanti anche per le ipotesi di e-commerce, ad oggi escluse dall'adempimento della certificazione. Di fondamentale importanza potrà anche essere la spinta verso l’utilizzo sempre più diffuso, analogamente all'obbligo già inserito nella filiera dei carburanti per deduzione e detrazione da parte dei soggetti IVA, di pagamenti tracciabili con carta di debito e di credito.

}