Definizioni PVC e Società trasparenti

Definizioni PVC e Società trasparenti

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Lorenzo Lodoli

Potrebbe essere preclusa per i soci di società a ristretta base azionaria, in presenza di Pvc redatti nei confronti della società, la possibilità di sanare le contestazioni emerse nel Pvc usufruendo della sanatoria introdotta dal Decreto Pace Fiscale.

Queste sono le conclusioni che si possono desumere sia dal dettato letterale dell’art. 1, comma 4, del DL 119/2018 che analizza proprio gli effetti di una definizione per i soggetti cd trasparenti sia dal provvedimento attuativo emesso il 23.1.2019 dall’Agenzia delle Entrate.

Al riguardo ricordiamo che l’art. 1 del D.L. n. 119/2018 permette di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018. L’agevolazione consiste nello stralcio integrale di tutte le sanzioni e gli interessi. La procedura si perfeziona con la presentazione - entro il 31 maggio 2019 – da parte del contribuente di una dichiarazione integrativa per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale e con il versamento dell’importo dovuto (ovvero della prima rata).
Il comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 119/2018 fa poi un importante richiamo ai cd soggetti trasparenti. La norma stabilisce che se il Pvc è stato consegnato a società di persone che producono reddito in forma associata di cui all’art. 5 del Tuir o società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del Tuir, la dichiarazione integrativa può essere presentata oltre che dalle società anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le richiamate disposizioni per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

Sul punto è altresì intervenuto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate il quale, applicando alla lettera il testo della norma, ha evidenziato che possono definire i Pvc solo i soci delle società che producono reddito in forma associata o che hanno optato per la trasparenza fiscale.

In tal caso è stato previsto che le società in regime di trasparenza e che definiscono il Pvc ai sensi dell’articolo 1 del decreto, sono tenute ad un doppio adempimento:

  • presentare la propria dichiarazione per la definizione del Pvc e
  • successivamente a fornire tempestivamente ai soci il prospetto di riparto contenente la quota di reddito assegnata nonché gli altri dati da riportare all’interno di vari quadri della relativa dichiarazione. A tal punto i soci, sulla base dei dati presenti nel prospetto, possono presentare, sempre nel termine del 31.5.2019, la propria dichiarazione per la definizione del maggior reddito imputato per trasparenza.

Restano invece esclusi da questa definizione, in quanto non disciplinata dalla norma, le posizioni dei soci di società a ristretta base azionaria nei cui confronti sia stato redatto un Pvc.

Ricordiamo che è ormai prassi dell’Agenzia delle Entrate, quando contesta alle società di capitali a ristretta base azionaria ricavi in nero, prima contestare alla società l’IRES e poi presuntivamente imputare anche ai soci la medesima violazione sotto forma di dividendi non dichiarati in ragione della quota ad essi riconducibile. Questa presunzione semplice (art. 2729 c.c.), di fonte giurisprudenziale (v. da ultimo Cass. ordinanza n. 32959/2018), introduce un meccanismo in base al quale vi è l’attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti dalla società di capitali a ristretta compagine sociale, fatta salva la prova contraria. In capo alla società viene accertato un maggior reddito d’impresa ed in capo al socio viene recuperato un reddito di capitale quale presunto dividendo (art. 47 del Tuir).

In una ipotesi di questo tipo la definizione di un Pvc da parte della società a ristretta base azionaria non comporterà alcun effetto sui soci nei confronti dei quali sia stato contestata la percezione di utili non dichiarati non potendo usufruire della dichiarazione integrativa di cui al comma 4 dell’art. 1.

I soci da una parte avranno il rischio concreto di vedersi notificare, per le contestazioni contenute nel Pvc e definite dalla società con l’art. 1 del D.L. n. 119/2019, i relativi avvisi di accertamento con i quali si richiede il versamento del maggior reddito da capitale (i dividendi della società di capitale relativi ai maggiori ricavi contestati con il Pvc) e dall’altra di veder indebolite le loro posizioni anche in un eventuale contenzioso, avendo, la società, di fatto definito ed accettato, con una dichiarazione integrativa, l’atto a monte (il Pvc oggetto di definizione).

In tal situazione il socio ha quale soluzione più logica, se non avesse ancora ricevuto gli avvisi di accertamento conseguenti al Pvc, quella di sanare la propria posizione personale utilizzando l’istituto del ravvedimento e usufruendo di uno sconto sulle sanzioni.

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