Lorenzo Lodoli
Il decreto recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale” contiene la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati per la riscossione attraverso la compensazione con i crediti certificati e vantati nei confronti della PA.
Ai sensi dell’art. 3 del DL 119/2018 il contribuente che decide di definire i debiti affidati all’agente della riscossione può estinguerli con il versamento delle sole imposte e degli interessi da ritarda iscrizione a ruolo (quindi senza sanzioni ed interessi di mora) usufruendo di 10 rate da versare in 5 anni.
La novità è che per il versamento delle singole rate potrà utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle PA.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli vantati a seguito di prestazioni riguardanti somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionali.
Per essere utilizzabili tali crediti commerciali devono essere:
- certi, liquidi, esigibili e non prescritti ed
- oggetto di istanza di certificazione telematica proposta dal creditore attraverso l’apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma di certificazione dei crediti commerciali predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale, persona fisica o ente diverso da impresa, vanti un credito commerciale nei confronti di una P.A.
A tal fine se il creditore è una società o un’impresa individuale può operare immediatamente tramite la piattaforma elettronica di certificazione attraverso il suo titolare o un suo rappresentante. In tal caso per potersi accreditare deve fornire alcune informazioni personali e della società che rappresenta e sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità. Una volta fornite dette credenziali si potrà accedere alla piattaforma.
Questione diversa invece se il creditore è una persona fisica (esempio un professionista) o un ente diverso in quanto per procedere all'accreditamento sulla piattaforma dovrà necessariamente passare attraverso la PA di cui è creditore con la quale effettuare un riconoscimento.
Una volta entrato nella piattaforma inoltra l’istanza di certificazione del credito utilizzando una apposita funzionalità messa a disposizione dal sistema. Il sistema permette di monitorare e verificare in ogni momento lo stato di avanzamento del processo di certificazione.
Il creditore riceverà comunicazioni sul rilascio della certificazione e/o sulla insussistenza o inesigibilità del credito tramite la posta elettronica certificata (pec).
In presenza di inerzia da parte della PA debitrice il creditore procedente potrà richiedere la nomina di un commissario ad acta. Il termine entro cui la PA deve provvedere al rilascio o al diniego è di 30 giorni decorsi i quali il creditore può presentare, sempre attraverso la piattaforma, istanza di nomina del commissario.
Il creditore, ottenuta la certificazione, può chiedere, alla scadenza delle singole rate, la compensazione del credito certificato con le somme rideterminate a seguito della definizione agevolata dei ruoli.