Definizione agevolata delle controversie tributarie: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Definizione agevolata delle controversie tributarie: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

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Lorenzo Lodoli

Con la corposa circolare 6 del 1.4.2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla definizione delle liti pendenti introdotta con l’art. 6 del DL 119/2018 in vista della prossima scadenza del 31 maggio per l’invio dell’istanza e il pagamento di quanto dovuto.

Ricordiamo che l’art. 6 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l’Agenzia delle Entrate attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia e con lo stralcio automatico di tutte le sanzioni e di tutti gli interessi.

In primo luogo la circolare prende in esame la qualità di parte evidenziando che la definizione è possibile solo ed esclusivamente per i giudizi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Pertanto si fa riferimento alla nozione di parte processuale in senso formale potendosi chiudere quei contenziosi in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata evocata in giudizio o sia intervenuta. Rientra pertanto il caso in cui un contribuente abbia impugnato una cartella di pagamento per vizi relativi al ruolo o al merito della pretesa chiamando in causa solo l’Agente della Riscossione solo se quest’ultima ha chiesto la chiamata in giudizio dell’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia stessa è autonomamente intervenuta.

Altro chiarimento importante riguarda gli atti oggetto delle liti definibili. La circolare chiarisce che in linea generale, rientrano nel perimetro della definizione i giudizi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. Esclude le controversie aventi ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Pertanto non possono essere definiti i giudizi avvero i ruoli derivanti da controlli automatizzati ai sensi degli artt. 36 – bis D.P.R. 600/73 e 54 – bis D.P.R. 633/72 trattandosi di ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, non risultano versate dal contribuente. La circolare chiarisce altresì che i ruoli derivanti dall’attività di controllo automatizzato ex art. 36-bis, D.P.R. 600/73 possono scaturire anche dalla rettifica di dati indicati nelle dichiarazioni; in tal caso, si tratta di atti a carattere impositivo con la conseguenza che il ruolo si differenza da un atto di mera riscossione e pertanto assolve anche una funzione impositiva. Tali controversie rientrano nell’ambito di applicazione della definizione. Medesima conclusione per le liti sui ruoli emessi a seguito di controllo formale ex art. 36-ter, D.P.R. 600/73.

È confermata la possibilità di definire le controversie generate da ricorsi avverso ruoli o cartelle nei quali si contestata l’omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto. È necessario però che, con il ricorso, sia stata contestata la validità della notifica dell’atto presupposto.

Un passaggio rilevante riguarda gli accertamenti alle società di persone. In tal caso le controversie relative all’atto ricevuto dalla società e quelle relative agli atti ricevuti dai soci sono da considerarsi come liti autonome. Ne consegue che un giudizio favorevole per la società e che permette di chiudere la lite con uno sconto sulle imposte contestate quali l’IVA E l’IRAP (del 60% o dell’85%) non produce effetti rispetto al maggior reddito da imputare per trasparenza ai soci e sui giudizi instaurati da quest’ultimi in materia di imposte sui redditi da partecipazione.

La definizione delle liti può riguardare solo i rapporti pendenti al 24 ottobre 2018 (quindi con ricorso in primo grado notificato all’Agenzia delle Entrate, rilevando, a tal fine, la data di notificazione per il ricorrente) purché non risultino esauriti alla data di presentazione della domanda.

Sono pertanto esclusi i seguenti giudizi:

  • quelli esauriti al 24 ottobre 2018, in quanto già regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione ovvero da sentenze della Cassazione, senza rinvio al giudice di merito;
  • i rapporti – anche se pendenti al 24 ottobre 2018 – esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, a seguito di deposito di sentenza della Cassazione, senza rinvio al giudice di merito;
  • i rapporti per i quali, al 24 ottobre 2018 o prima della presentazione della domanda, si sia già perfezionata la mediazione tributaria ex art. 17-bis D. Lgs. 546/92 o la conciliazione giudiziale ex art. 48 o 48-bis D. Lgs. 546/92.

L’Agenzia delle Entrate conferma una interpretazione di favore per il contribuente ritenendo definibili le liti instaurate con ricorsi affetti da vizi di inammissibilità (perché proposti o depositati oltre i termini o privi dei requisiti di forma e contenuto), purché vi sia stata la notifica dell’atto introduttivo entro il 24 ottobre 2018.

I contribuenti interessati a definire le liti pendenti devono trasmettere in via telematica la domanda entro il 31 maggio 2019, e pagare l’intero importo agevolato o la prima rata (sino ad un massimo di 20 trimestrali) in caso di rateazione per importi superiori a 1.000 euro.

L’importo da versare è pari:

  • al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018;
  • al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018 o in caso di giudizio di rinvio dalla Cassazione prima del 24 ottobre 2018;
  • al 40% e 15% in caso di una sentenza di primo o secondo grado favorevole al contribuente;
  • al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. In tal caso la circolare ha chiarito che la soccombenza deve essere integrale sia in primo che in secondo grado da parte dell’Ufficio.

La circolare n. 6/E ha illustrato come definire in via agevolata i casi di reciproca soccombenza in cui il giudice di primo o di secondo grado abbia dato ragione in parte all’Agenzia delle entrate e in parte al contribuente.

Infine la circolare al punto 7.1 chiarisce gli effetti della definizione perfezionata. Il perfezionamento prevale su eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24 ottobre 2018. Quindi gli effetti della retroagiscono e prevalgono sull’efficacia di eventuali sentenze depositate prima del 24 ottobre 2018 e non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia. Tali sentenze cessano di costituire titolo per eventuali rimborsi o sgravi.

In presenza di più coobbligati la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia a favore degli altri.

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