Definizione dei PVC: i chiarimenti della circolare n. 7/2019

Definizione dei PVC: i chiarimenti della circolare n. 7/2019

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Lorenzo Lodoli

Con la circolare n. 7/E del 9.4.2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla definizione dei Pvc introdotta con l’art. 1 del DL 119/2018 in vista della prossima scadenza del 31 maggio per procedere alla dichiarazione integrativa-correttiva e il pagamento di quanto dovuto.

Tra i chiarimenti di maggior impatto la circolare prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni relative a periodi di imposta non decaduti a seguito del raddoppio dei termini dell’accertamento da reato tributario e la possibilità, nella definizione dei Pvc, di adeguarsi alle risultanze recepite nei successivi avvisi di accertamento o inviti al contraddittorio dell’ufficio accertatore.

Ricordiamo che l’art. 1 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati al contribuente entro il 24 ottobre 2018 con la presentazione di una dichiarazione integrativa ed il versamento delle sole imposte entro il 31 maggio 2019. Vi è lo stralcio automatico di tutte le sanzioni e di tuti gli interessi.

Con la circolare in questione si prendono in esame i periodi di imposta definibili. L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già anticipato con il provvedimento del 23.1.2019 che sono definibili anche i singoli periodi di imposta oggetto dei Pvc purché, per quel determinato anno, il contribuente accetti tutti i rilievi per tutti i tributi. Quindi il contribuente che ha ricevuto, prima del 24 ottobre 2018, un Pvc nel quale sono constatati rilievi relativi a più anni di imposta è libero di sanare anche un solo anno.

Un chiarimento importante ha poi riguardato gli anni di imposta regolarizzabili. L’art. 1 fa riferimento ai periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento ai fini delle imposte dirette (ex art. 43 D.p.R. 600/73) e dell’Iva (art. 57 D.p.R. 633/72). Sul punto era sorto il dubbio se si dovesse considerare il raddoppio dei termini in presenza di reati tributari (D. Lgs. 74/2000) in quanto la norma richiamava espressamente solo il termine lungo collegato alla omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato (art. 12 DL 78/2009). Con la circolare in questione vengono inclusi anche i periodi di imposta oggetto di raddoppio con l’esclusione delle sole violazioni ai fini Irap per i quali non vige, come confermato di recente anche dall’Agenzia delle Entrate, il cd termine lungo. Ne consegue pertanto che se all’interno di un Pvc vi sia un rilievo su una violazione ai fini Irap per un anno di imposta oggetto di raddoppio il contribuente potrà definire integralmente l’anno contestato nel Pvc escludendo dalla procedura di regolarizzazione la violazione ai fini Irap.

Per quanto riguarda l’oggetto della definizione la circolare chiarisce che possono essere definiti solo i rilievi “che offrono elementi puntuali per la determinazione degli importi dovuti”. Pertanto il Pvc, per permettere l’accesso alla definizione agevolata, deve evidenziare un contenuto minimo che permetta al contribuente di determinare gli importi da dichiarare e versare. Da ciò ne consegue, continua la circolare, che non possono essere definite le semplici segnalazioni all’ufficio accertatore come ad esempio le ipotesi di abuso di diritto o elusione in quanto sul punto è prevista una specifica disciplina (Art. 10-bis L. 212/2000) necessaria a garantire un efficacie contraddittorio tra contribuente e Agenzia delle entrate.

Sono infine escluse dalla definizione le violazioni, anche se di natura sostanziale, che riguardano settori impositivi ed imposte diverse da quelle espressamente richiamate nel comma 1 dell’art. 1 quali ad esempio l’imposta di registro o il Preu.

Un chiarimento particolarmente rilevante riguarda l’annullamento dei rilievi da parte dell’Ufficio accertatore successivamente al Pvc definibile. Si tratta del caso in cui un atto formale dell’Agenzia delle entrate non recepisce alcuni rilievi contenuti nel Pvc. Sul punto erano nati alcuni dubbi sulla necessità o meno di definire detti rilievi “stralciati” proprio perché il provvedimento del 23 gennaio 2019 aveva sottolineato che gli effetti della definizione del Pvc prevalevano sulle eventuali attività accertative successive al 24 ottobre 2019.

La circolare, in considerazione dei principi di buona fede e trasparenza che devono supportare i rapporti tra Agenzia delle entrate e contribuente, permette a quest’ultimo la possibilità di tener conto, nella definizione agevolata del Pvc, delle eventuali rideterminazioni di imposta a suo favore già operate con atto formale dell’ufficio. Si tratta dei casi in cui l’ufficio accertatore, con avviso di accertamento o invito al contraddittorio emesso e notificato dopo il 24 ottobre 2018 non abbia recepito tutti i rilievi del Pvc ovvero del caso in cui con un atto di autotutela parziale abbia rideterminato gli importi annullando un rilievo del Pvc che prima invece era stato inserito nell’accertamento. In tali casi il contribuente che vuole definire il Pvc o il singolo anno di imposta contestato nel Pvc può tenere conto degli importi così come rideterminati nell’atto formale emesso dall’Ufficio.

Vi è infine una questione relativa alla procedura da utilizzare. La circolare chiarisce che in sede di dichiarazione integrativa, il contribuente riprende i dati della dichiarazione originaria recependo i rilievi del verbale (se il contribuente ha dichiarato 500, e il verbale propone di rideterminare il reddito in 700, si presenta una integrativa dichiarando 700). Nella dichiarazione integrativa “viene ripristinata la situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin dall’origine l’imponibile corretto”, quindi non vengono meno le detrazioni d’imposta o le deduzioni dal reddito, eventualmente rideterminate.

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