Contraddittorio e definizione dei Pvc

Contraddittorio e definizione dei Pvc

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Lorenzo Lodoli

È importante un confronto preventivo con l’Ufficio prima di definire in via agevolata il Pvc ai sensi dell’art. 1 del DL 119/2018 al fine di determinare le imposte da dover versare.

Al riguardo ricordiamo che l’art. 1 del D.L. n. 119/2018 permette di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 con il versamento delle sole imposte.

Alcuni problemi possono sorgere nella determinazione del maggior imponibile da riportare in dichiarazione e nella conseguente quantificazione dell’imposta da versare.
Non vi sono problemi se nel Pvc i verificatori hanno indicato i rilevi e le contestazioni e contestualmente hanno rideterminato l’imposta da accertare. In tal caso le imposte da versare sono state già indicate dai verificatori.
Maggiori problemi sorgono se nel Pvc siano indicati i rilievi senza però procedere alla contestazione delle violazioni demandando tale compito all’Agenzia delle Entrate nel successivo avviso di accertamento (si pensi ai casi di costi ritenuti parzialmente o totalmente indeducibili o alle verifiche relative a TP). In tali casi il Pvc non ridetermina le contestazioni e la norma non prevede nulla su come il contribuente possa quantificare il maggior imponibile e autoliquidare le imposte da versare.

Sarà opportuno che il contribuente, al fine di non incorrere in un errore che possa inficiare la definizione, proceda a contattare l’Ufficio responsabile (anche tramite le osservazioni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000) per chiedere o l’emissione dell’avviso di accertamento o, comunque, la determinazione della maggiore base imponibile in conseguenza dei rilievi del Pvc.

Tale soluzione trova conferma anche nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23.1.2019 dove è stata stabilita (v. § 6.2) la prevalenza della definizione del Pvc rispetto a quanto accade dopo il 24.10.2018, non rilevando, ai fini della definizione, la successiva emissione dell’avviso di accertamento.

In tal caso se l’avviso di accertamento successivo al 24 ottobre riproduce il contenuto del verbale non vi sono particolari difficoltà per la definizione del Pvc. Coincidendo i rilievi del verbale con le contestazioni all’interno dell’avviso.
Problemi possono sorgere invece, se l’avviso successivo è parzialmente diverso dal Pvc di riferimento avendo peggiorato o migliorato la posizione del contribuente.

Nel primo caso la soluzione è più agevole in quanto la definizione delle contestazioni contenute nel Pvc sanerebbe la posizione del contribuente rispetto alle maggiori richieste formulate dall’Ufficio con l’atto impositivo.

Se invece l’avviso di accertamento recepisse solo parzialmente i rilievi contenuti nel Pvc la questione è ben più complessa in quanto il contribuente si troverebbe a dover scegliere se presentare, per l’anno contestato nel Pvc, una dichiarazione integrativa che tenga conto dei maggiori imponibili rilevati dai verificatori (nel Pvc) o nella misura inferiore determinata dall’Ufficio competente nell’accertamento.

Se decidesse di sanare dichiarando solo gli imponibili determinati nell’accertamento vi sarebbe il concreto rischio di non veder perfezionata la definizione, per la quale (art. 1, comma 1, DL 119/2018) è necessario aderire integralmente ai rilievi del Pvc. Pertanto potrebbe vedersi notificare un atto contenente sanzioni e interessi.

Se invece decidesse di presentare una dichiarazione integrativa che tenga presente dell’imponibile presente nel Pvc poi, partendo dalle conclusioni dell’avviso di accertamento, potrebbe presentare una istanza di rimborso delle maggiori imposte versate e non dovute.

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