Decreto Crescita: rottamazione debiti degli enti territoriali

Decreto Crescita: rottamazione debiti degli enti territoriali

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Lorenzo Lodoli

Il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha introdotto con l’art. 15 la possibilità di estendere la Rottamazione-ter agli enti locali. Pertanto le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni, possono disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, con stralcio della relativa sanzione.

La definizione agevolata riguarda le ingiunzioni di pagamento ricevute dal 2000 al 2017 al netto delle sanzioni. Ad oggi la pace fiscale (DL 119/2018 art. 3) per cartelle relative al mancato pagamento delle tasse locali, aventi ad oggetto tasse automobilistiche o sulla casa (la IUC, somma di IMU, TASI e TARI) riguardava esclusivamente i ruoli di competenza dell’Agenzia Entrate Riscossione. La novità introdotta dall’art. 15 del decreto crescita consentirà agli enti locali di scegliere se estendere la pace fiscale anche ad ingiunzioni e ruoli di propria competenza per tutte le cartelle escluse dall’ambito di applicazione della rottamazione ter.

La norma stabilisce che gli enti locali possono stabilire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’esclusione delle sanzioni relative a tali entrate. Quindi, ogni contribuente deve fare riferimento alla propria amministrazione per sapere se sarà deliberata una rottamazione dei debiti locali.

L’ente deve stabilire:

  • numero di rate e relative scadenze, che non possono superare il 30.09.2021;
  • modalità attraverso cui il debitore comunica la volontà di aderire;
  • termini per presentare l’istanza, comunicare le rate e la pendenza di giudizi con oggetto gli stessi debiti, assumendo l’impegno a rinunciarvi;
  • termine entro il quale l’ente (o l’agente di riscossione, se è stato affidato) trasmette ai debitori la comunicazione delle somme dovute e delle singole rate con le scadenze.

Con la presentazione dell’istanza da parte del contribuente vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Il richiamo che l’art. 15 fa ai commi 16 e 17 dell’art. 3 del DL 119/2018 (norma che disciplina la rottamazione – ter) comporta che restano fuori dalla definizione:

  1. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi del’art.16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio 13.07.2015;
  2. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  3. le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  4. le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
  5. le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, che potranno usufruire dello stralcio solo limitatamente agli interessi.

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