Lorenzo Lodoli
Si potrebbe configurare un problema di rivalsa per il cedente/prestatore nei confronti del cessionario/committente per l‘Iva versata in mancanza di un atto impositivo.
Il problema è particolarmente sentito se consideriamo la prossima scadenza per la definizione agevolata dei Pvc ex art. 1 DL 119/2018 (entro il 31 maggio è necessario presentare la dichiarazione correttiva e versare le imposte o la prima rata) quando, aderendo ai rilievi, si versa una maggiore Iva.
Con la definizione del Pvc vi è una autoliquidazione del contribuente che interviene, modificandola, sulla dichiarazione precedentemente presentata senza che vi sia un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate che ridetermina la maggior Iva.
Ricordiamo che la rivalsa consente al cedente/prestatore di richiedere l’imposta al cliente e che consente a quest’ultimo di detrarla, è possibile, ai sensi dell’art. 60 comma 7 del D.P.R. 633/72 solo in presenza di avvisi di accertamento o di rettifica ed a condizione che il contribuente accertato paghi l’imposta, le sanzioni e gli interessi. Il predetto pagamento può avvenire, come ha sottolineato la circolare 35/E/2013, anche ricorrendo ai diversi istituti deflattivi che l’ordinamento fiscale gli mette a disposizione. L’Agenzia delle entrate (v. interpello 128/2018 e 129/2019) ha confermato la possibilità (richiamando la circ. 23/E del 2017 e la circ. 35/E del 2013) per il cedente/prestatore, che abbia aderito validamente alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 DL 119/2018, di rivalersi ai fini Iva nei confronti del cessionario/committente in merito all'imposta versata. Non ha invece fornito alcun chiarimento sulla possibilità di usufruire dell’art. 60, comma 7, in presenza della definizione agevolata dei Pvc.
Le modalità previste dall’art. 1 del DL 119/2018 però potrebbero creare problemi all'applicazione della particolare regola Iva. In tal caso infatti il soggetto deve presentare, entro il 31 maggio, una dichiarazione integrativa e rettificativa (fleggando la casella correttiva nei termini) nella quale indicare i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale e contestualmente versare il dovuto (o la prima rata).
Pertanto a seguito di tale procedura il contribuente potrebbe non essere abilitato, non essendoci un vero e proprio atto di accertamento, ad effettuare la rivalsa nei confronti del proprio cliente. Si ritiene pertanto necessario, sul punto, un immediato chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.
Problematica che non riguarda solo la cd pace fiscale ma si estende a tuti i processi verbali di constatazione consegnati dal 1 gennaio 2016 per i quali la vecchia procedura di adesione (art. 5-bis D. Lgs. 218/97) non è più ammessa in quanto, con la legge di stabilità del 2015, è stata concessa al contribuente la possibilità di correggere il proprio errore individuato nel Pvc utilizzando il ravvedimento operoso ed usufruendo dell’abbattimento delle sanzioni ad 1/5 del minimo.
In tal caso sembrerebbe esclusa la possibilità di operare la rivalsa in presenza di un semplice processo verbale di constatazione ed il contribuente dovrebbe necessariamente attendere l’avviso di accertamento con la conseguenza che sarebbe costretto a versare maggiori sanzioni per usufruire del diritto di rivalsa ex art. 60, comma 7.
Le conclusioni che però sono state tratteggiate sarebbero non coerenti con il sistema Iva. Il diritto di rivalsa è direttamente collegato al corretto funzionamento del fondamentale principio della neutralità Iva che deve essere sempre garantito per tutti i passaggi intermedi fino al consumo. In mancanza l’Iva versata, e non rivalsabile, sarebbe da considerarsi una vera e propria sanzione impropria in capo al cedente. A tal riguardo si ricorda che l’art. 60, comma 7 è stato introdotto dal legislatore nazionale al fine di evitare la prosecuzione di un’infrazione da parte dell’Unione europea per la quale l’esistenza di un formale divieto di operare la rivalsa dopo la chiusura di un accertamento aveva come conseguenza che l’Iva, rimanendo in capo al cedente, costituiva per quest’ultimo una sanzione impropria.
In conclusione per dare coerenza al sistema o si interviene sul dettato normativo dell’art. 60, comma 7 o si estende il concetto di avviso di rettifica o di accertamento anche al Pvc.